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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05491/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA per l'anno 2008, già erogato, poi recuperato dall'Ufficio per la parte ritenuta indebitamente fruita. L'Amministrazione, a seguito di controllo della documentazione contabile, contestava che una quota del rimborso fosse riferita a fatture per lavori di ristrutturazione eseguiti su beni di terzi detenuti in comodato, ritenuti non idonei a giustificare la detrazione/rimborso. La società sosteneva invece che il bene fosse strumentale all'attività d'impresa, che esistesse un contratto di comodato con data certa stipulato con i proprietari (soci della società), e che i lavori fossero stati effettuati nel corso del 2008, quindi in presenza dei presupposti per il diritto alla detrazione o, in alternativa, al rimborso. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633/1972, invocando il principio di neutralità dell'IVA e affermando che la CTR non aveva escluso la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992 e omesso esame, lamentando che la CTR aveva fondato la decisione su profili irrilevanti o errati, come la registrazione del comodato e l'anteriorità del diritto di godimento, senza verificare il criterio decisivo della strumentalità concreta dei lavori e dell'immobile all'impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui l'imprenditore o professionista ha diritto alla detrazione IVA, o in alternativa al rimborso, per lavori di ristrutturazione/manutenzione eseguiti su immobili non di proprietà ma detenuti in forza di un diritto personale di godimento, quando sussiste un nesso di strumentalità, anche potenziale o prospettica, tra il bene e l'attività svolta. La CTR non si era conformata a tale criterio, avendo escluso il diritto sulla base della non autonoma utilizzabilità delle opere e dell'erronea attribuzione delle spese al proprietario-comodante, senza accertare in concreto il nesso di strumentalità. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detraibilità IVA va valutata in relazione alla strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa o professionale, anche quando il bene non è di proprietà del soggetto passivo.

  • art. 30 d.P.R. 633/1972

    Il diritto al rimborso può operare in alternativa alla detrazione quando ricorrono i presupposti di legge e il nesso di strumentalità con l'attività svolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omesso esame di profili decisivi nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992

    La ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale della sentenza tributaria regionale per avere richiamato elementi ritenuti inconferenti o erronei.

Massime di principio

  • L'esercente attività d'impresa o professionale può detrarre l'IVA, o chiederne il rimborso in mancanza di detrazione, per spese di ristrutturazione o manutenzione sostenute su immobili di terzi detenuti a titolo personale, purché l'immobile o l'intervento siano strumentali all'attività svolta.
  • Ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso IVA non è निर्णinante la proprietà del bene, né la sua autonoma amovibilità o iscrivibilità contabile, ma il concreto nesso di strumentalità, anche solo potenziale o prospettico, con l'attività d'impresa o professionale.
  • Il giudice di merito che neghi il beneficio fiscale deve confrontarsi con il criterio della strumentalità effettiva e non può fondare il rigetto su presupposti estranei o meramente formali, come la qualificazione del bene come appartenente al comodante o la mancanza di autonoma utilizzabilità delle opere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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