Cassazione Civile, Ordinanza n. 29514/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due atti di disposizione patrimoniale: un rogito del 24/10/2008, con cui una società trasferiva immobili a un’altra società, e un successivo atto del 31/07/2009 tra la seconda società e una terza società. La banca creditrice conveniva le società chiedendo, in via principale, la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti e, in subordine, la simulazione. Il Tribunale rigettava la domanda di simulazione e negava le condizioni per la revocatoria, ritenendo non provato il credito anteriore al primo atto e l’elemento soggettivo; la Corte d’appello riformava solo in parte, dichiarando inefficace nei confronti della banca il contratto del 24/10/2008, ma rigettando la domanda di simulazione relativa al secondo atto. In Cassazione la banca ricorrente deduceva due motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe correttamente valorizzato gli indizi e il ragionamento presuntivo per accertare la simulazione, e che avrebbe erroneamente escluso la simulazione per mancata prova del pagamento del prezzo, elemento che, secondo la banca, avvalorava invece la gratuità dell’atto. Le società proponevano ricorso incidentale contro la conferma della revocatoria del primo rogito, lamentando a loro volta una cattiva applicazione dell’art. 2901 c.c. e chiedendo in sostanza una diversa lettura dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice di merito, pur avendo qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li reputi comunque insufficienti, o viceversa, e che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia falsamente attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che la revocatoria era correttamente fondata perché il primo atto era un trasferimento immobiliare a prezzo vile, accertato tramite CTU, e perché il credito della banca, sorto da apertura di credito in conto corrente del 2001 e poi azionato con procedimento monitorio, era tutelabile anche se ancora litigioso. La Corte ha quindi rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della banca e il ricorso incidentale delle società. Ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze che pretendevano una diversa lettura delle prove e dei fatti di causa, confermando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva dichiarato inefficace nei confronti della banca il contratto del 24/10/2008 per revocatoria, e nella parte in cui aveva escluso la simulazione del secondo atto del 31/07/2009. Ha inoltre ribadito che il credito può essere tutelato in revocatoria anche se ancora sub iudice o litigioso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è applicabile anche a tutela di un credito la cui esistenza sia ancora controversa, purché il credito sia comunque configurabile e l’atto di disposizione sia pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio, ma solo in presenza di un vero errore percettivo o di utilizzo di prove non dedotte dalle parti nei limiti consentiti.
La censura è inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione del merito compiuta dal giudice sulle risultanze istruttorie.
Le presunzioni semplici sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione o dell’erronea applicazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza.
La violazione è configurabile solo se il giudice qualifica gli indizi come gravi, precisi e concordanti ma poi li ritiene inidonei, oppure se li reputa comunque sufficienti pur avendoli esclusi come tali; non è ammessa una rivalutazione degli indizi.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui grava secondo la struttura della fattispecie; non se ci si limita a contestare l’esito della valutazione delle prove.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, escludendo che i motivi possano trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando dedotti ex nn. 3 e 5.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice di merito abbia applicato in modo erroneo i criteri legali delle presunzioni; non basta contrapporre una lettura alternativa degli indizi.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando la censura riguardi l’apprezzamento delle prove raccolte.
- L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito non definitivamente accertato, purché il credito sia già esistente o comunque azionabile e l’atto abbia natura pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.
- L’accertamento della simulazione richiede un sindacato di fatto che, se correttamente motivato dal giudice di merito, non è liberamente rivedibile in cassazione.
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