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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6134/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva accolto l'opposizione al precetto per euro 6.090,77. I ricorrenti sostengono che la pronuncia di esecuzione specifica del preliminare (Corte d'Appello n.1286/2004) non poteva ritenersi esecutiva nel capo relativo al pagamento del residuo prezzo, perché la stessa era stata impugnata in Cassazione e parzialmente cassata con rinvio, sicché sarebbe passato in giudicato solo il capo relativo alle spese. Denunciano violazioni di norme civili e processuali (art. 2909 e 2932 c.c., artt. 112, 282 e 360 c.p.c.) e contestano altresì l'entità della liquidazione delle spese in favore dei promissari acquirenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre) sia divenuta esecutiva quanto al capo relativo all'esecuzione specifica e alla determinazione del residuo prezzo in seguito al rigetto del ricorso principale in Cassazione; il capo relativo al risarcimento del danno è autonomo e non impedisce il passaggio in giudicato della parte costitutiva. Di conseguenza la Corte territoriale ha correttamente ammesso la compensazione del credito dei promittenti venditori con il credito per spese processuali e ha correttamente liquidato le spese di giudizio in base ai criteri del D.M. n.55/2014. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del giudizio (euro 2.300,00 più esborsi e accessori) e sussistono gli obblighi connessi al contributo unificato (art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza che dichiara l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre è una pronuncia costitutiva; la Corte ha ritenuto che la parte costitutiva relativa all'esecuzione specifica e alla determinazione del prezzo sia divenuta definitiva ed esecutiva una volta venuto meno il gravame principale in Cassazione, rendendo la pronuncia titolo esecutivo per gli effetti connessi.

  • art. 2909 c.c.

    Riguarda il principio del giudicato. La Corte ha escluso che il giudicato potesse essere 'scisso' in modo da rendere solo il capo spese definitivo mentre il capo traslativo e di determinazione del prezzo no; ha ritenuto operante il giudicato sul capo costitutivo ed esecutivo.

  • art. 282 c.p.c.

    Norma sugli atti esecutivi; la Corte ha considerato la sentenza costitutiva passata in giudicato come idoneo titolo ai fini dell'esecuzione e della compensazione con crediti sorti anteriormente o contestualmente.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione: la motivazione della Corte territoriale non eccedeva quanto dedotto in appello e non ha deciso su domande non formulate.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme sui motivi di cassazione. La Corte ha esaminato i vari motivi (violenze di legge e vizi di travisamento) e li ha ritenuti infondati, confermando la correttezza della decisione impugnata.

  • D.M. n.127/2004

    Richiamato in relazione ai minimi professionali. La Corte ricorda che sotto il D.M.127/2004 i minimi erano inderogabili al ribasso, ma non più vincolanti dopo il succedersi normativo.

  • D.M. n.55/2014

    Il giudice ha applicato i criteri di orientamento del D.M.55/2014 per la liquidazione dei compensi, utilizzando la misura economica 'standard' (media) e quindi motivando la somma liquidata per le spese di lite.

  • art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002

    La Corte ha dato atto degli effetti processuali relativi al contributo unificato da versare in caso di esito negativo del ricorso, richiamando l'obbligo previsto dall'art.13 DPR 115/2002.

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. SU n.4059/2010, Cass. n.3173/2011, Cass. n.8693/2016, Cass. n.23573/2013)

    I precedenti sono stati richiamati per precisare i limiti della divisibilità delle sentenze ex art.2932 c.c. e per confermare che il capo costitutivo può essere considerato definitivo/esecutivo indipendentemente da questioni autonome (es. liquidazione danni).

Massime di principio

  • Una sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art.2932 c.c. può produrre effetti esecutivi sul capo relativo all'esecuzione specifica e alla determinazione del prezzo se tale parte risulta definitiva dopo il giudizio di cassazione, anche se altri capi (es. risarcimento) restano pendenti o sono rinviati.
  • Il giudicato non sempre è scindibile in modo da rendere esecutivo solo un capo quando la pronuncia è unitaria: va verificato l'esito del gravame in Cassazione e la natura autonoma dei singoli capi.
  • La compensazione è possibile anche quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, se il credito opponente non poteva essere dedotto nel giudizio da cui è sorto il titolo e se il credito contro il quale si compensa è liquido ed esigibile nella misura richiesta.
  • In tema di liquidazione degli onorari, dopo il D.M. n.55/2014 il giudice ha ampia discrezionalità: i minimi non sono più inderogabili, e la liquidazione va motivata con riferimento alla misura 'standard' indicata dal decreto.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è fondamentale distinguere i capi autonomi della decisione di merito: la sopravvivenza di una questione (es. danni) non impedisce automaticamente l'operatività del giudicato sugli altri capi se il gravame è stato risolto nella parte principale.

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