Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente del comparto sanità, assunto da una ex ASL e poi transitato nell'ATS subentrante, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del CCNL 7.4.1999 Comparto Sanità, a percepire a titolo personale l'importo pari all'ultimo incremento di fascia economica, sostenendo che la sua posizione organizzativa fosse stata di fatto prorogata oltre la scadenza naturale per effetto della riorganizzazione aziendale e della delibera di proroga adottata dall'ente. Ha dedotto di avere svolto l'incarico di posizione organizzativa per un periodo superiore a tre anni, con valutazioni positive, e che la cessazione dell'incarico era dipesa dalla diversa organizzazione dell'azienda. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provati i presupposti del beneficio e insussistente la proroga oltre marzo 2017. La Corte d'appello, invece, ha accolto la domanda ritenendo che gli atti dell'ente dimostrassero la prosecuzione dell'incarico fino alla revoca del maggio 2018 e la sussistenza di tutti i requisiti contrattuali, condannando l'ATS al pagamento delle differenze retributive per il periodo riconosciuto. L'ATS ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 36 CCNL, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita errata valutazione delle prove, e violazione delle tabelle stipendiali/nonché motivazione apparente in ordine alla misura dell'importo riconosciuto; il dipendente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto, sulla base di documenti provenienti dallo stesso datore di lavoro, che la posizione organizzativa era stata prorogata e poi cessata solo con la comunicazione del 2 maggio 2018; il motivo, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita sotto il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce alle prove legali un regime diverso da quello previsto dalla legge, ipotesi non ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità, perché non indicava quali tabelle fossero violate, quando la questione fosse stata proposta nei gradi di merito, né quale errore concreto fosse stato commesso nel riconoscere l'importo fisso mensile previsto dal CCNL. Conseguentemente, la condanna alle spese è stata posta a carico dell'ATS soccombente.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, CCNL 7 aprile 1999 Comparto Sanità
"Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto"
La norma presuppone una previa e formale istituzione della posizione organizzativa e richiede, per il riconoscimento del beneficio economico, la prova della preposizione per almeno tre anni, di valutazioni positive e della soppressione della posizione per effetto di una diversa organizzazione dell'ente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il motivo non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella critica alla sufficienza del ragionamento del giudice di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti, mentre quella dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto o viceversa; non basta contestare la diversa valutazione delle prove raccolte.
La censura di motivazione apparente o contraddittoria deve evidenziare un effettivo vizio del provvedimento, non una mera dissociazione rispetto alla valutazione delle risultanze di causa.
d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in L. n. 134/2012
Ha ridotto l'ambito del vizio motivazionale denunciabile in cassazione, rendendo non più proponibile la censura sulla mera insufficienza della motivazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di posizione organizzativa nel comparto sanità, il diritto al correlato beneficio economico presuppone che la posizione sia stata previamente istituita dall'amministrazione e che l'incarico sia stato effettivamente prorogato o comunque sia rimasto in essere fino alla cessazione per effetto della riorganizzazione dell'ente.
- Quando la decisione di merito fonda l'accoglimento su documenti provenienti dalla stessa amministrazione datrice di lavoro, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove, poiché ciò integra una richiesta di rivalutazione del merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia attribuito prevalenza ad alcune prove documentali rispetto ad altre; occorre l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'erroneo regime di valutazione di una prova legale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l'insufficienza o la non condivisibilità della motivazione sulla base delle risultanze istruttorie.
- Una censura in cassazione che investa la quantificazione economica riconosciuta dal giudice di merito deve indicare specificamente la fonte normativa o tabellare asseritamente violata, il passaggio processuale in cui la questione è stata dedotta e l'errore di calcolo o di diritto imputato alla sentenza; la genericità determina l'inammissibilità.
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