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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente del comparto sanità, titolare di una posizione organizzativa assegnata nel 2014 e poi prorogata nel 2016 in occasione del subentro della nuova ATS a seguito della riorganizzazione regionale. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 36, comma 3, CCNL sanità 7 aprile 1999, dell'importo a titolo personale pari all'ultimo incremento di fascia, sostenendo che la posizione organizzativa fosse stata soppressa per effetto della diversa organizzazione dell'ente dopo averla mantenuta per oltre tre anni con valutazioni positive. L'ATS ha resistito affermando, invece, che l'incarico fosse cessato per scadenza naturale o comunque non fosse stato prorogato oltre marzo 2017, contestando anche l'avvenuto svolgimento delle mansioni e la quantificazione della somma pretesa. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la lavoratrice ha ottenuto riforma integrale sul punto principale, con riconoscimento del diritto all'importo personale e alle differenze retributive fino al 30 aprile 2018. In cassazione l'ATS ha articolato quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 36 CCNL; violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver valorizzato circostanze contestate; errata applicazione delle tabelle stipendiali per la quantificazione dell'importo; violazione di norme civilistiche e costituzionali per sostenere l'indebita percezione delle somme dopo la scadenza dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto sorretto da documentazione proveniente dallo stesso datore di lavoro, dalla quale emergeva la proroga dell'incarico e la sua cessazione solo nel maggio 2018; ha inoltre osservato che la censura, sotto l'apparenza dell'omesso esame, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando il giudice apprezza prove ritualmente introdotte, ma solo quando utilizza prove non dedotte dalle parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e per difetto di autosufficienza, non essendo stata indicata la sede processuale in cui la doglianza sulla quantificazione era stata proposta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito/irrilevante, poiché dipendente dall'accoglimento delle precedenti censure. La Corte ha quindi condannato l'ATS alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, CCNL 07.04.1999 Comparto Sanità

    "Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto"

    Presuppone la previa istituzione della posizione organizzativa e, per il riconoscimento dell'emolumento, richiede che la soppressione dell'incarico dipenda da una diversa organizzazione dell'ente, oltre alla preposizione triennale con valutazioni positive.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della valutazione del materiale probatorio, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per le censure di violazione di legge dedotte dall'ATS, ma la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità nei singoli motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza di convincimento ad alcune prove; occorre che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi di prova officiosa.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura nuova deve essere specificamente e autosufficientemente illustrata nel ricorso per cassazione, con indicazione della sua deduzione nei gradi di merito.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di produzione e specificazione degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità della questione nuova.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indebito delle somme percepite dopo la scadenza dell'incarico, ma la censura resta irrilevante in ragione del rigetto dei motivi precedenti.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato nel quarto motivo in combinazione con altre norme per contestare la debenza delle somme, senza incidenza decisiva sull'esito.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, ma senza autonoma rilevanza nella decisione finale.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza essere scrutinato nel merito per l'irrilevanza della censura.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del corretto operare dell'amministrazione, ma la censura non incide sull'esito del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere il beneficio economico collegato alla soppressione della posizione organizzativa è necessario che la posizione sia stata previamente istituita dall'amministrazione: il giudice non può supplire a tale scelta organizzativa con una valutazione di fatto delle mansioni svolte.
  • La preposizione del dipendente alla posizione organizzativa e la sua eventuale proroga possono essere desunte anche da atti dell'amministrazione datrice di lavoro; tali documenti, se convergenti, possono fondare l'accertamento della prosecuzione dell'incarico oltre la scadenza originaria.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando seleziona e valuta documenti ritualmente acquisiti al processo.
  • La questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e in quale atto processuale, in ossequio ai principi di autosufficienza e specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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