Cassazione Civile, Ordinanza n. 05051/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente volta a ottenere che, nel calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, fossero incluse alcune voci retributive variabili o accessorie: l'indennità perequativa, l'indennità compensativa, il ticket mensa e l'indennità di turno. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità degli accordi collettivi nella parte in cui escludevano tali voci dalla base di calcolo della retribuzione feriale, e aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che le indennità in questione compensassero disagi connessi alle mansioni e fossero quindi collegate all'esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente computabilità anche nei periodi di ferie alla luce dei principi euro-unitari sul mantenimento della retribuzione durante il riposo annuale. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'appello relativo alla computabilità del ticket mensa; 2) omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla richiesta subordinata di escludere dal calcolo ferie i 4 giorni di permesso di cui all'art. 29 del CCNL 2015; 3) violazione dell'art. 29 del CCNL 2015 per la pretesa computabilità di tali 4 giorni nel trattamento ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto, anche implicitamente, la censura relativa al ticket mensa. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, secondo la disciplina collettiva richiamata e la giurisprudenza già formatasi in controversie analoghe, i 4 giorni previsti dall'art. 29 del CCNL 2015 in tema di festività soppresse possono essere fruiti anche come ferie o permesso retribuito e, quando incidono sul trattamento delle ferie, seguono la medesima logica di pieno mantenimento della retribuzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo assorbito dal rigetto nel merito della questione sostanziale e risultando anche formulato in modo non univoco tra omessa pronuncia e vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla distrazione in favore del difensore antistatario e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché agli oneri conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non considera affatto una domanda o eccezione ritualmente devoluta, senza adottare alcun provvedimento anche implicito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il mezzo per far valere la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere coerente con il vizio denunciato; la censura motivazionale non può essere confusa con l'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il mezzo per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocato per l'art. 29 del CCNL 2015.
Nell'interpretazione della disciplina collettiva occorre valorizzare il tenore letterale e complessivo delle clausole e la ratio dell'accordo.
Le clausole collettive vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali, considerando il complessivo assetto negoziale.
art. 29 del CCNL del 2015
Prevede, in tema di festività soppresse, l'attribuzione di 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi già riconosciuti dal contratto collettivo; la disposizione non esclude che tali giorni possano essere goduti anche come ferie.
art. 5 l. 260/49
Richiamata come base normativa della disciplina delle festività soppresse e del relativo trattamento retributivo.
art. 1 l. n. 90/54
Richiamata quale norma sostitutiva/di disciplina della materia delle festività soppresse.
art. 111, comma 1 Cost.
Invocato nel motivo relativo al vizio motivazionale, senza che il motivo sia stato accolto.
Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente è stata condannata al pagamento di somme sia in favore della controparte sia alla cassa delle ammende.
La definizione accelerata in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma, incluse quelle ex art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando manca del tutto una decisione, espressa o implicita, su una domanda o eccezione specificamente devoluta; non basta che la motivazione non affronti singolarmente ogni argomento difensivo.
- Quando la censura investe la medesima questione sostanziale già risolta negativamente nel merito, il motivo che la ripropone sotto diversa veste processuale può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale.
- La retribuzione dovuta durante le ferie va determinata secondo la nozione europea di ferie annuali retribuite, assicurando al lavoratore il mantenimento della retribuzione collegata alla normale esecuzione delle mansioni, ma senza trasformare tale principio in un'indiscriminata onnicomprensività di ogni emolumento.
- Le clausole collettive che disciplinano la retribuzione feriale devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali, valorizzando il testo complessivo dell'accordo e la sua funzione economico-sociale.
- Le voci retributive fisse o comunque correlate alle mansioni, e non alla mera presenza effettiva, possono rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale se la loro esclusione contraddice il principio del pieno mantenimento della retribuzione durante il riposo annuale.
- Se una disposizione collettiva prevede giorni aggiuntivi di ferie o permesso retribuito in sostituzione di festività soppresse, tali giorni possono assumere rilevanza nel sistema del trattamento feriale secondo la disciplina pattizia e i principi sul mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo.
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