Cassazione Civile, Ordinanza n. 05043/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
Due lavoratrici deducevano di avere prestato attività come domestiche alle dipendenze della resistente in diversi periodi e chiedevano l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento di differenze retributive calcolate sul CCNL lavoro domestico e sull’art. 36 Cost., oltre al TFR. In appello principale la resistente contestava, tra l’altro, la natura non occasionale del rapporto, l’effetto di un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto da una sola delle lavoratrici e l’applicabilità del CCNL; le lavoratrici proponevano appello incidentale per ottenere l’integrale accoglimento delle domande. In cassazione le ricorrenti denunciano: 1) violazione degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. e, quanto alla retribuzione, degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente riferito la conciliazione sindacale a periodi di lavoro diversi da quelli effettivamente oggetto dell’accordo e avrebbe attribuito a tale accordo un ruolo decisivo per giudicare adeguata la retribuzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto dell’appello incidentale; 3) nullità per totale mancanza di motivazione nella parte in cui la conciliazione conclusa da una lavoratrice sarebbe stata estesa anche all’altra; 4) violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. per avere escluso l’applicazione del CCNL e ritenuto adeguata la retribuzione senza un reale confronto parametrico con la contrattazione collettiva e senza adeguata istruttoria sui periodi e sulle modalità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei suoi profili essenziali: ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa all’erronea individuazione del contenuto e dell’oggetto temporale della conciliazione sindacale; ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente sul rigetto dell’appello incidentale; ha accolto il terzo motivo per motivazione apparente, contraddittoria e obiettivamente incomprensibile sulla non applicazione del CCNL e sulla presunta adeguatezza della retribuzione alla luce della sola conciliazione sindacale; ha inoltre ritenuto non conforme ai principi sull’art. 36 Cost. il ragionamento della Corte territoriale, che aveva escluso la rilevanza parametrica del CCNL e non aveva effettuato un vero confronto tra trattamento pattizio e retribuzione corrisposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
La conciliazione sindacale richiamata dal giudice di merito non poteva essere utilizzata in modo errato quanto al suo oggetto temporale; la questione dell’impugnazione del negozio dismissivo va valutata sul suo effettivo contenuto e sui periodi realmente oggetto dell’accordo.
La conciliazione in sede sindacale rileva nei limiti del suo effettivo oggetto e della sua corretta qualificazione; non può essere estesa a rapporti o periodi non compresi nell’accordo.
art. 36 Cost.
La retribuzione va verificata in termini di proporzionalità e sufficienza; la contrattazione collettiva nazionale costituisce il primo parametro di commisurazione e il giudice può discostarsene solo motivatamente, con eventuale ricorso ad altri contratti affini o ad indicatori economico-statistici.
Nel determinare il giusto salario il giudice può fare riferimento al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva come parametro e deve comunque procedere a un effettivo giudizio di adeguatezza della retribuzione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; la sua mancanza o inidoneità integra nullità della sentenza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Il giudice deve esporre una motivazione comprensibile e non solo assertiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È denunciabile in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali richiamate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente e le altre anomalie motivazionali rilevano come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione della norma, il vizio motivazionale nei casi estremi rifluisce nella nullità ex n. 4.
L’errore revocatorio non ricorre quando il fatto asseritamente erroneamente percepito sia stato oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza di merito che fondi la decisione su una conciliazione sindacale mal letta nel suo contenuto oggettivo o temporale, specie quando l’accordo riguardi solo una parte del rapporto o una sola lavoratrice.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche, senza spiegare il nesso logico tra il fatto considerato e la decisione adottata; tale vizio integra nullità della sentenza.
- Quando la domanda di differenze retributive è proposta anche ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice deve prendere come primo parametro la contrattazione collettiva nazionale di categoria e motivare specificamente l’eventuale discostamento.
- Non è sufficiente dichiarare astrattamente adeguata la retribuzione: occorre un effettivo confronto tra mansioni, durata e modalità della prestazione, trattamento collettivo di riferimento e somme corrisposte.
- Una conciliazione sindacale riferita a periodi determinati e a un solo soggetto non può essere automaticamente estesa ad altri periodi o ad altri lavoratori per desumerne la congruità della retribuzione.
- L’errore revocatorio è configurabile solo se il fatto erroneamente percepito non sia stato punto controverso e non sia stato oggetto di decisione; se invece il fatto è stato dibattuto e valutato, la censura va apprezzata come errore di giudizio o vizio motivazionale.
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