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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05046/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, in possesso di laurea in psicologia e adibita a mansioni di formatore addetta al sostegno presso un istituto gestito nell’ambito di corsi di insegnamento e formazione professionale, aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento dell’inquadramento nel livello D2 del CCNL Cooperative Sociali, anziché nel livello D1 già attribuitole. Le datrici di lavoro avevano impugnato la sentenza d’appello sostenendo, con due motivi, che la Corte territoriale avesse falsamente interpretato l’art. 47 del CCNL: (1) avendo individuato il discrimine tra D1 e D2 in una diversa professionalità, mentre l’area D sarebbe stata caratterizzata da un medesimo livello professionale per tutti i profili; (2) avendo violato il criterio ermeneutico dell’art. 1365 c.c., non applicando un criterio di ragionevolezza nell’integrare l’elencazione esemplificativa dei profili ricondotti al D2. Il ricorso non riguardava il capo sulla condanna all’Elemento Retributivo Territoriale, rimasto estraneo alle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, letti congiuntamente, perché l’interpretazione dell’art. 47 CCNL adottata dalla Corte d’appello era conforme al dato letterale e alla struttura della clausola collettiva. Ha osservato che il contratto collettivo, nella categoria D, non contiene declaratorie intermedie ma tre posizioni economiche ordinate in senso ascendente, con profili esemplificativi, e che tale assetto consente di distinguere le posizioni anche in base alla diversa professionalità e complessità delle mansioni effettivamente svolte. Ha inoltre rilevato che il richiamo delle ricorrenti alla parte iniziale dell’art. 47 era inconferente, perché quella disposizione riguarda le categorie nel loro complesso e non neutralizza la differenziazione interna tra le posizioni economiche. Il ricorso è stato quindi rigettato; le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge, qui riferita all’interpretazione del CCNL e dell’art. 1365 c.c.

  • art. 47 CCNL Cooperative Sociali del 16.12.2011

    "Inquadramento del personale"; "Ogni categoria è composta da più posizioni economiche"; "L’inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte"; profili con carattere esemplificativo

    La clausola va letta nel senso che le posizioni economiche interne alla categoria D sono distinte tra loro e correlate alla professionalità e alle mansioni effettivamente svolte; i profili elencati hanno natura esemplificativa e non esauriscono le possibili sussunzioni.

  • art. 1362 c.c.

    Canone principale usato per ricavare dal senso letterale delle parole e dalla comune intenzione delle parti collettive la differenza tra le posizioni economiche.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va interpretata nel suo complesso e in coordinamento con le altre previsioni del sistema di classificazione del CCNL.

  • art. 1365 c.c.

    Le indicazioni esemplificative consentono di ricavare elementi distintivi e di operare la sussunzione di mansioni non identiche ai profili nominati, senza forzare il significato della clausola.

  • art. 1367 c.c.

    L’interpretazione deve preservare un significato utile e non privo di senso della distinzione tra posizioni economiche.

  • art. 2103, comma primo, c.c.

    L’inquadramento è collegato alle mansioni effettivamente svolte, in coerenza con il principio per cui la qualifica dipende dalle attività concretamente svolte dal lavoratore.

  • art. 29, co. 2, d.lgs. n. 279/2003

    È richiamato nel riepilogo dei gradi di merito come base della condanna della fondazione al pagamento delle differenze retributive, insieme alla cooperativa.

  • art. 97, comma primo, c.p.c.

    È richiamato per la condanna solidale delle soccombenti alle spese, in ragione del comune interesse in causa.

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo struttura l’inquadramento in categorie e, al loro interno, in più posizioni economiche ordinate in senso ascendente, la differenziazione tra le posizioni può essere desunta non solo dal profilo nominale ma anche dal diverso grado di professionalità e complessità delle mansioni effettivamente svolte.
  • Le clausole che presentano profili professionali a carattere esemplificativo consentono l’inquadramento anche di mansioni non testualmente nominate, purché siano riconducibili, in base ai canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., all’essenza della posizione economica di riferimento.
  • Il richiamo a una declaratoria generale della categoria non impedisce la distinzione interna tra posizioni economiche, se il testo contrattuale prevede espressamente livelli progressivi correlati alle mansioni effettive e non automatici scorrimenti.
  • Nell’interpretazione del CCNL, il giudice deve evitare letture che svuotino di significato la distinzione tra posizioni economiche e deve privilegiare un’interpretazione coerente con la struttura complessiva della classificazione contrattuale.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è infondata quando la decisione di merito abbia valorizzato correttamente il dato letterale, il sistema complessivo della clausola e la correlazione tra inquadramento e mansioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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