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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30501/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con rettifica di classamento e rendita relativo a un fabbricato sito in Bergamo, adibito a casa di cura/residenza assistenziale e censito in catasto a seguito di variazione DOCFA per divisione e diversa distribuzione interna. L’Ufficio aveva attribuito all’immobile la categoria D/4, con forte aumento della rendita. Le fondazioni proprietarie avevano impugnato l’atto e il ricorso era stato accolto in primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione, ritenendo che la natura non lucrativa delle attività svolte, la qualità di ONLUS e la copertura pubblica dei costi escludessero il classamento in D/4 e giustificassero una collocazione in categoria B/1. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione della disciplina catastale: con il primo ha censurato l’assunto secondo cui l’insussistenza dello scopo di lucro e la copertura pubblica dei servizi sarebbero decisivi per negare la categoria D/4; con il secondo ha censurato l’ulteriore affermazione secondo cui, per definire le caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile, non sarebbe rilevante la questione soggettiva ma solo l’attività concretamente svolta, anche se calmierata dalle convenzioni. Le controricorrenti hanno resistito e hanno eccepito l’inammissibilità del primo motivo, sostenendo che il ricorso non avesse colpito tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando che una delle argomentazioni della sentenza di appello era solo ipotetica e svolta ad abundantiam, quindi priva di autonoma portata decisoria; per il resto, ha rilevato che le censure investivano unitariamente il tema della corretta classificazione catastale. Nel merito, la Corte ha ribadito che il classamento dipende dalle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali dell’immobile, dalla sua destinazione ordinaria o speciale e dalla potenzialità reddituale del bene, non dalla natura pubblica o privata del proprietario né dal fatto che l’attività esercitata sia priva di scopo di lucro. Ha quindi affermato che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, l’assenza di fine di lucro può rilevare solo se desumibile dalle caratteristiche dell’immobile e non dalla qualifica soggettiva dell’ente o dal concreto regime economico dell’attività svolta. Poiché la sentenza impugnata non aveva accertato se l’immobile fosse strutturato e conformato per esigenze di natura commerciale, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è la norma processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata

  • art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    violazione e falsa applicazione

    richiamato come norma processuale del giudizio tributario, ma non risolutiva del merito

  • art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito

    il classamento deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare e sulla sua destinazione ordinaria

  • art. 62 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare

    la destinazione ordinaria va individuata in base alle consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive del bene

  • art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale

    le categorie speciali si fondano su una destinazione oggettiva e su una particolare idoneità reddituale dell’immobile

  • art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina del classamento catastale

  • artt. 4, 6, 8 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamati nel primo motivo come norme della disciplina catastale su classamento e rendita

  • art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l’elemento decisivo è la natura oggettiva dell’immobile: contano le caratteristiche strutturali, tipologiche e funzionali del bene, non la veste soggettiva del proprietario.
  • La destinazione ordinaria o speciale dell’unità immobiliare va accertata in base alla sua potenzialità reddituale e alla conformazione del bene, non al concreto uso che in un dato momento ne venga fatto.
  • Il fatto che un ente sia privo di scopo di lucro o sia qualificato come ONLUS non è, da solo, idoneo a escludere il classamento in categoria speciale, se l’immobile presenta caratteristiche oggettive compatibili con tale categoria.
  • L’eventuale attività assistenziale o sanitaria svolta nell’immobile può avere rilievo solo come elemento complementare di conferma della valutazione oggettiva, ma non può sostituirla.
  • In cassazione sono inammissibili le censure dirette contro argomentazioni della sentenza di merito svolte ad abundantiam e prive di autonoma incidenza sul dispositivo, perché non costituiscono ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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