Cassazione Civile, Sentenza n. 32451/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamenti fiscali (IRES/IRAP) relativi agli utili extra-contabili imputati alla soc. coop. Fertilità per gli anni 2004-2007; in particolare l'Agenzia aveva imputato alla sig.ra Bartolomei il 50% (cautelativamente ridotto al 40%) degli utili extra-bilancio come socia di fatto di società a ristretta base azionaria. L'Agenzia ha impugnato la decisione della C.T.R. che aveva escluso l'applicabilità della presunzione di ripartizione degli utili in capo alla contribuente, sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del TUIR e dei principi sul "socio occulto" per non aver riconosciuto che la contribuente e il coniuge erano i dominus effettivi della cooperativa e gli unici soci di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la C.T.R. abbia errato nel limitarsi al dato formale della presenza di altri soci senza valutare gli elementi di fatto (uso di conti correnti personali per l'attività gestionale, ammissioni della legale rappresentante, assenza di attività effettiva degli altri soci) che indicavano la posizione di "soci tiranni" in capo alla Bartolomei e al coniuge. La Corte ha ricordato che, anche se le cooperative hanno meccanismi diversi di ripartizione degli utili (ristorni, accantonamenti, fondi), la presunzione di imputazione agli azionisti di utili extra-contabili opera quando emergono elementi di effettivo controllo e che l'onere della prova spetta al contribuente per dimostrare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Perciò la sentenza impugnata viene cassata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione; la Corte ha inoltre disposto la regolamentazione delle spese di giudizio (con la precisazione riportata in dispositivo sulla soccombenza).
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 47
Articolo richiamato in relazione alla presunzione di imputazione agli soci di utili extra-contabili; la Corte rileva che la norma trova applicazione quando emergono elementi di fatto che rendono la società di fatto a base ristretta/familiare e giustificano l'imputazione degli utili ai soci, salvo prova contraria del contribuente.
codice civile, art. 2545-quater
Richiamato per illustrare i limiti e le modalità tipiche di distribuzione degli utili nelle società cooperative (accantonamenti e destinazione di quote agli obblighi di riserva), con implicazioni sulla prova della mancata distribuzione.
legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 4, comma 6
Cita la possibilità per lo statuto cooperativo di prevedere condizioni particolari per soci sovventori e limiti alla maggiorazione del tasso di remunerazione, utile per valutare le modalità di ripartizione economica nelle cooperative.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-bis
Norma richiamata in relazione all'iscrizione a ruolo straordinario delle somme richieste con la cartella di pagamento notificata alla contribuente.
Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il socio che intende escludere la presunzione ha l'onere di dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
Cass. 20 dicembre 2018, n. 32959
Richiamata a sostegno del principio che la prova della mancata distribuzione di utili (per accantonamenti/reinvestimenti) grava sul contribuente.
Massime di principio
- La presunzione di imputazione agli azionisti di utili extra-contabili (art. 47 TUIR) può operare anche per società cooperative se dagli elementi di fatto emerge che pochi soggetti esercitano il controllo effettivo ("soci tiranni"), indipendentemente dalla presenza formale di altri soci.
- La natura cooperativa non esclude l'applicazione delle presunzioni fiscali, ma impone una valutazione specifica delle modalità di retrocessione degli utili (ristorni, accantonamenti, riserve); tuttavia il contribuente deve provare che gli utili sono stati effettivamente accantonati o reinvestiti.
- La mera esistenza formale di altri soci nella compagine non contrasta con la ricostruzione dell'effettivo controllo da parte di pochi: indizi come l'uso di conti correnti personali per operazioni societarie, dichiarazioni ammettitrici degli organi sociali e l'assenza di concreta partecipazione degli altri soci sono rilevanti e possono fondare l'accertamento.
- In presenza di contestazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione contabile e extracontabile che dimostri la destinazione degli utili (delibere assembleari, bilanci con accantonamenti, evidenze bancarie di ristorni o reinvestimenti, statuto societario) per assolvere il proprio onere probatorio.
- La decisione sottolinea che in sede di giudizio tributario il rimando a un nuovo esame da parte della Commissione regionale in diversa composizione è frequente quando la Corte di legittimità riconosce un vizio logico-giuridico nella valutazione degli elementi di fatto da parte dell'organo di merito.
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