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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32464/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la parte della sentenza della C.T.R. Veneto che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti della Dal Re Automobili. Il motivo centrale è la presunta errata esclusione dell'applicazione del raddoppio dei termini di decadenza previsto dall'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonostante dagli atti (P.V.C. e avvisi) emergessero elementi astrattamente idonei a configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (d.lgs. n. 74/2000) e quindi il presupposto per l'obbligo di denuncia da parte della Guardia di Finanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per gli avvisi relativi al 2008 in quanto definiti con la procedura di definizione agevolata. Quanto agli avvisi per il 2006 e 2007 ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973: poiché dal P.V.C. emergevano fatti astrattamente configurabili come il delitto previsto dal d.lgs. n. 74/2000, è applicabile il raddoppio dei termini anche se non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che vi siano conseguenze penali definitive. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, terzo comma

    in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione

    La Corte interpreta la norma nel senso che per l'operatività del raddoppio rileva la sussistenza dei presupposti oggettivi per l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale (es. Guardia di Finanza); non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata, né conta l'eventuale archiviazione o l'esito processuale

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

    Il reato previsto da questa disposizione, ove astrattamente configurabile dai fatti emersi (es. indagini bancarie e fatture/operazioni inesistenti), costituisce il presupposto che determina l'obbligo di denuncia e quindi l'applicazione del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43

  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2

    il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti

    La modifica limita l'operatività del raddoppio per gli accertamenti notificati dall'entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015) ma, per gli atti notificati prima di tale data, opera il regime transitorio che conserva gli effetti già prodotti: pertanto non preclude il raddoppio per gli accertamenti del 2006/2007 notificati nel 2013

  • art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    norma che ha introdotto il terzo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento storico-normativo che spiega l'origine della disposizione sul raddoppio; la Corte ne rileva l'applicabilità ratione temporis al caso concreto

Massime di principio

  • Se dagli atti di verifica emergono elementi astrattamente idonei a configurare i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, ai fini del raddoppio dei termini di decadenza previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 è sufficiente la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale, senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata o che vi sia un procedimento penale conclusivo favorevole o sfavorevole
  • Per accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 (2 settembre 2015) la modifica del 2015 non impedisce l'applicazione del raddoppio; la nuova limitazione prevista dal d.lgs. 128/2015 opera soltanto per atti notificati dopo la sua entrata in vigore
  • La definizione agevolata regolarmente accolta dall'Ufficio estingue la materia del contendere rispetto agli atti definiti, con conseguente cessazione del giudizio su quegli avvisi
  • In contenziosi simili, la Corte di merito dovrà valutare se i fatti emersi nella fase di verifica siano astrattamente idonei a integrare i presupposti del reato tributario: se sussistono, deve applicarsi il raddoppio dei termini e gli accertamenti sono tempestivi
  • In caso di annullamento in appello fondato su errata interpretazione dell'art. 43, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo giudizio alla commissione di grado inferiore, demandando la rinnovazione della valutazione sulla base del corretto principio di diritto

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