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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32433/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Luigi Antonini aveva richiesto il rimborso IRPEF relativo all'anno 2002 mediante dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art.2, comma 8-bis del d.P.R. n.322/1998. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo la dichiarazione tardiva e non presentata telematicamente. In primo e secondo grado (Commissioni tributarie) il ricorso era stato inizialmente respinto, poi, dopo una precedente cassazione con rinvio, la C.T.R. della Lombardia, in composizione di rinvio, accolse l'appello e riconobbe il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza in Cassazione deducendo, principalmente, che la C.T.R. nel giudizio di rinvio aveva deciso unicamente sulla "tardività" della dichiarazione integrativa senza affrontare il merito della spettanza del rimborso (in particolare la validità della rettifica effettuata dalla società Frulin s.a.s. e la rilevanza della precedente pronuncia della Cassazione n.7625/2014 sul cd. "Tremonti Bis").

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), ritenendo che la C.T.R. nel giudizio di rinvio avesse omesso di esaminare il merito della domanda come invece le era stato demandato dalla pronuncia di questa Corte. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda al riesame completo della controversia (tenendo conto anche degli eventuali giudicati formatisi nel frattempo). La Cassazione ha inoltre disposto che la Corte di merito riorganizzi la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.322 del 1998, art.2, comma 8-bis

    Norma invocata come titolo per la presentazione della dichiarazione rettificativa ai fini del rimborso IRPEF; rilevante perché l'Ufficio aveva eccepito tardività e forme (non telematicità) di tale rettifica

  • art.112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta violazione delle regole processuali connesse alla funzione del giudice del rinvio; la Corte valuta la correttezza del comportamento istruttorio e motivazionale del giudice di merito

  • art.57 d.lgs. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alle regole sul giudizio tributario e sulle statuizioni del giudice di merito; invocato dalla ricorrente per censurare l'omessa valutazione del merito

  • art.360 c.p.c., primo comma, n.4

    Fondamento della censura di cassazione per violazione di legge; utilizzato per sostenere che la decisione di rinvio non ha dato risposta alle questioni di merito demandate dalla Corte

  • artt.1 e 2 del d.P.R. n.546 del 1992

    Richiamati nel secondo motivo di ricorso: la ricorrente censurava la Corte territoriale per non aver assolto la propria funzione di giudice del merito; tuttavia questo motivo è stato assorbito dalla sentenza

  • art.23, comma 8-bis del d.l. n.137/2020 conv. con legge n.176/2020

    Richiamato solo in riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza pubblica e deposito di conclusioni e requisitoria scritta del P.G.; non decisivo sul merito

  • Giurisprudenza: Cass. n.7625/2014

    Sentenza di questa Corte che, per una diversa annualità, aveva escluso la spettanza dell'agevolazione "Tremonti Bis"; l'Agenzia vi aveva fatto riferimento per sostenere l'inammissibilità del rimborso, ma la Corte ha ritenuto che la C.T.R. dovesse comunque valutare il merito nel rinvio

  • Giurisprudenza: Cass. n.15026/2014 e Cass. n.17239/2019

    Indicano il principio secondo cui il contribuente che impugna il rifiuto di rimborso è attore sostanziale con l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; le difese dell'Ufficio restano difese rimediabili e non soggette a preclusione processuale salvo formazione del giudicato

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla e rinvia una causa, il giudice del rinvio è obbligato a decidere sul merito delle questioni espressamente demandategli dalla Cassazione e non può limitarsi a statuire su aspetti formali o incidentali (es. tardività) se il rinvio richiede il riesame della domanda principale
  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari il contribuente è considerato attore sostanziale: grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano il rimborso; tuttavia le argomentazioni dell'Amministrazione costituiscono difese che vanno comunque valutate nel merito e non sono automaticamente precluse se non si è formato giudicato
  • Decisioni favorevoli emesse da altre Commissioni tributarie regionali su annualità diverse non vincolano automaticamente il giudice e perdono rilievo se non sono passate in cosa giudicata; ciò che conta è la presenza o meno di un giudicato interno sulle stesse questioni e sulle stesse annualità
  • La tardività o la forma di presentazione della dichiarazione rettificativa (es. obbligo telematico) può incidere sull'ammissibilità dell'istanza, ma l'eventuale ammissibilità non esonera il giudice dall'accertamento della sussistenza dei presupposti sostanziali del rimborso
  • Se, nel corso del processo, sorgono pronunce sopravvenute o si forma un giudicato su questioni rilevanti, il giudice adito al rinvio deve tenerne conto e valutare se tali sviluppi abbiano effetti sulla decisione della controversia
  • In caso di carenza motivazionale o di omessa decisione su questioni demandate dal giudice di legittimità, la Cassazione può cassare e disporre nuovo esame, con rinvio a diversa composizione del giudice di merito

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