Cassazione Civile, Sentenza n. 32430/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lenzi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7615/2017, relativa al rigetto della sua opposizione all'ordinanza-ingiunzione del 28.6.2002 che gli aveva imposto una sanzione di € 25.823 per presunta violazione degli obblighi di rendicontazione delle spese elettorali (art. 7, commi 6 e 7 legge 515/1993). In primo grado il Tribunale di Roma (2003) aveva accolto l'opposizione, poi annullata dalla Cassazione che nel 2007 rinviò la causa; in sede di rinvio il Tribunale (2011) rigettò l'opposizione. Lenzi fece appello (2012) e la Corte d'appello nel 2017 rigettò i motivi fondamentali dell'appello. In cassazione Lenzi deduceva plurime doglianze (in tot otto motivi) tra cui nullità/inesistenza delle notifiche, violazioni procedurali, vizi di terzietà e imparzialità del collegio di merito, questioni di diritto applicabile (richiamo all'art. 14 l. 689/1981), questioni di legittimità costituzionale e censure sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha rilevato d'ufficio che la sentenza del Tribunale resa in sede di rinvio (2011) derivava da un rinvio prosecutorio disposto dalla Cassazione nel 2007; in base alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 11844/16 e pronunce successive) la decisione resa dal giudice di rinvio in ipotesi prosecutoria non è appellabile ma impugnabile soltanto con ricorso per cassazione. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto al giudice d'appello e la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte d'appello n. 7615/2017 perché l'appello non poteva essere proposto. Per effetto di ciò la sentenza del Tribunale di Roma del 2011 resta definitiva. Le spese dei giudizi di cassazione e d'appello sono compensate; non è stata applicata la disposizione sul raddoppio del contributo unificato (art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002) in ragione della data dell'appello.
Norme richiamate
legge n. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7
art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993
Disciplina l'obbligo di rendicontazione delle spese elettorali: la sua violazione è stata il fatto-reato amministrativo per cui fu emessa l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria
legge n. 515/1993, art. 15
Prevede la diffida volta a intimare il deposito della rendicontazione; la mancata ricezione della diffida è stata oggetto di contestazione processuale da parte del ricorrente
legge n. 689/1981, art. 22-bis, comma 2, lettera a
art. 22 bis, secondo comma, lettera a), l. 689/81
Individua la competenza del Tribunale per le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni quando la sanzione rientra in una particolare soglia; qui giustifica la competenza originaria del Tribunale di Roma
legge n. 689/1981, art. 23
Norma sul regime di impugnabilità delle sentenze in materia di sanzioni amministrative; rilevante per stabilire se la sentenza del giudice di rinvio fosse appellabile o meno
decreto legislativo n. 40/2006, art. 26
art. 26 del d.lgs. n. 40/2006
Ha modificato il regime di impugnabilità, ma la Corte ha ritenuto che tale modifica non incida sulle sentenze rese in sede di rinvio prosecutorio disposte prima della modifica; principio richiamato per delimitare la portata temporale
prassi giurisprudenziale (Sezioni Unite, Cass. n. 11844/16; Cass. n. 773/17)
sent. n. 11844/16; sent. n. 773/17
Principio consolidato secondo il quale la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio a seguito di cassazione prosecutoria è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione e non mediante appello, salvo il caso di rinvio restitutorio
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato per l'appello in certe ipotesi; la Corte ha escluso l'applicazione perché l'appello di Lenzi è anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione
Codice di procedura civile, art. 384
Richiamato per giustificare che la Corte può rilevare d'ufficio questioni di rito processuale relative all'ammissibilità, senza procedere al preventivo contraddittorio
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata nella prospettiva che l'art. 6 non impedisce che il giudice sollevi d'ufficio questioni di rito relative all'ammissibilità quando la parte avrebbe potuto prevederle
Massime di principio
- Quando una causa è rinviata dalla Cassazione per errore di diritto (rinvio prosecutorio), la sentenza resa dal giudice di rinvio non è appellabile ma impugnabile con ricorso per cassazione: un'appello proposto in contrario è inammissibile.
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un gravame relativo a requisiti di rito e cassare senza rinvio la sentenza di merito se il gravame non poteva essere proposto; in tal caso la decisione di primo grado resa in sede di rinvio resta definitiva.
- Prima di proporre un appello è essenziale verificare la natura del precedente provvedimento di cassazione (prosecutorio vs restitutorio) per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Le contestazioni sulla validità delle notifiche e sulla conoscenza degli atti amministrativi richiedono prove specifiche; la mera allegazione di mancata ricezione può non essere sufficiente se il regime procedurale non consente l'appello ordinario.
- Le modifiche legislative che incidono sul regime delle impugnazioni non sempre hanno efficacia retroattiva rispetto ai giudizi derivanti da rinvii disposti prima della modifica; occorre valutare la natura del rinvio e la data della pronuncia impugnata.
- Le questioni di condanna alle spese e contributi unificati dipendono anche dalla data degli atti e dall'entrata in vigore delle norme che le disciplinano; verificare sempre la tempistica normativa.
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