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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29812/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per avere portato fuori dall'abitazione un coltello tipo survival, lungo complessivamente 39 cm con lama di 25 cm, con l'aggravante della commissione del fatto nei pressi della fermata dell'autobus. I motivi di ricorso erano due: 1) violazione dell'art. 4-bis della legge n. 110 del 1975 in relazione alla ritenuta aggravante; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché reiterativi delle doglianze già svolte in appello e comunque attinenti al trattamento sanzionatorio, ritenuto adeguatamente motivato. Ha inoltre rilevato che le censure erano non specifiche e che la motivazione di merito era immune da illogicità manifesta, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato le caratteristiche intrinseche del coltello, la lunghezza della lama e quella complessiva per qualificarlo come arma da taglio portata senza giustificato motivo fuori dall'abitazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione era sufficiente sia sul giudizio di comparazione sia sulla mancata concessione della sospensione condizionale, con ulteriore rilievo che il ricorso riportava un refuso già presente nell'appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata così confermata la condanna di merito per il porto non giustificato di un coltello fuori dall'abitazione, con la relativa aggravante e con il trattamento sanzionatorio già stabilito nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 4-bis legge n. 110 del 1975

    È richiamato come norma incriminatrice e come parametro della contestazione sull'aggravante; la Corte ritiene corretta la qualificazione del coltello survival come arma da taglio portata senza giustificato motivo fuori dall'abitazione.

  • art. 4-bis, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975

    La disposizione viene applicata al fatto di porto fuori dall'abitazione di un coltello survival di rilevanti dimensioni, valorizzando le caratteristiche intrinseche dell'oggetto e l'assenza di giustificato motivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente come riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta adeguatamente motivata e non censurabile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente con riguardo alla sospensione condizionale della pena, la cui mancata concessione è stata reputata motivata; la Corte osserva anche che il motivo di ricorso riproduce un refuso presente nell'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a reiterare, senza specifiche ragioni di critica, i motivi già dedotti in appello, soprattutto quando investano apprezzamenti di merito adeguatamente motivati.
  • La qualificazione di un coltello come arma da taglio ai fini della disciplina sul porto di armi può essere desunta dalle sue caratteristiche intrinseche, dalla lunghezza complessiva e della lama, nonché dall'assenza di un giustificato motivo di porto fuori dall'abitazione.
  • La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione sufficiente sul giudizio di comparazione tra circostanze e sulla decisione circa la sospensione condizionale della pena.
  • In sede di legittimità, la non manifesta illogicità della motivazione di merito impedisce di sostituire al ragionamento del giudice di appello una diversa lettura delle risultanze fattuali proposta dal ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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