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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42320/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili per reati in materia di stupefacenti: 1) C. App. Salerno 15/05/2019 - art. 73(5) DPR 309/1990, fatto 20/10/2017; 2) Trib. Salerno 17/09/2018 - art. 73(5) DPR 309/1990, fatto 21/07/2018; 3) C. App. Salerno 23/04/2021 - art. 73(5) DPR 309/1990, fatto 16/09/2019; 4) C. App. Salerno 25/03/2022 - artt. 74 e 73 DPR 309/1990, fatti da dicembre 2016. L'istanza chiedeva di considerare i reati come riconducibili a un unico disegno criminoso (continuazione), in particolare collegando il reato del 20/10/2017 (sent. 1) al programma associativo accertato con la sent. 4). La Corte d'appello aveva rigettato ritenendo che i successivi episodi di spaccio fossero episodici, occasionali e temporalmente distanti, e che il programma associativo fosse cessato con l'esecuzione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di continuazione tra le sentenze nn. 1) e 4), ritenendo che il reato del 20/10/2017 ricade temporaneamente all'interno (o in epoca molto vicina) dell'arco temporale del programma criminoso accertato con la sentenza 4) e che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato la disconferma della valutazione già compiuta in sede cognitoria. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, affinché colmi le carenze motivazionali e rivaluti l'istanza secondo i principi indicati. Per il resto il ricorso è stato rigettato: il diniego di continuazione rispetto alle sentenze 2) e 3) è stato confermato perché quegli episodi sono stati ritenuti episodici, occasionali e temporalmente distanti (circa un anno) e quindi non riconducibili al medesimo disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: richiede valutazione di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, pianificazione preventiva) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di motivazione delle decisioni giudiziali; la nullità per mera apparenza della motivazione è dedotta dal ricorrente.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento di ricorso in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma deve confrontarsi e motivare rispetto alla valutazione già resa in sede cognitiva.

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sugli illeciti in materia di stupefacenti (art. 73 reati di detenzione/cessione; art. 74 associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), i reati censiti nelle sentenze oggetto di valutazione.

  • Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia); Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001 (Ibba) e altre citate

    Principi interpretativi: per riconoscere la continuazione occorre verifica approfondita di molteplici indicatori; il decorso del tempo è elemento decisivo (maggiore il lasso temporale, meno probabile la programmazione unitaria); il giudice dell'esecuzione, se discorda dalla valutazione cognitiva, deve motivare specificamente le ragioni della diversa decisione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di indicatori multipli: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità delle condotte, abitudini di vita e preventiva programmazione dei reati successivi.
  • Il decorso del tempo è un fattore decisivo: l'ampiezza dell'intervallo temporale tra le violazioni, in assenza di altri elementi probatori, tende a escludere la programmazione unitaria.
  • Il giudice dell'esecuzione ha libertà di giudizio ma non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva; se decide diversamente deve motivare in modo specifico e confrontarsi con la ratio della decisione precedente.
  • Se reati omogenei (stessa tipologia) si collocano temporalmente all'interno o in prossimità dell'arco temporale di un programma criminoso già riconosciuto, è necessario valutare con attenzione la possibilità di ricondurli alla medesima continuazione; la mera appartenenza alla stessa categoria di reato non è però sufficiente senza elementi di collegamento concreti.
  • Condotte episodiche, occasionali e temporalmente distanti (es. circa un anno) sono, di regola, difficilmente riconducibili a un disegno criminoso unitario salvo prova contraria.
  • In caso di dubbio sulla rilevanza temporale o sul collegamento operativo tra reati, è prudente chiedere o predisporre elementi probatori integrativi e, se si è giudice dell'esecuzione che discorda dalla cognizione, fornire motivazione puntuale rispetto alle valutazioni già espresse.

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