Cassazione Civile, Ordinanza n. 24789/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il credito contributivo dell'ente previdenziale nei confronti di un'avvocata non iscritta alla Cassa forense, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata sui redditi professionali percepiti nel 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto il credito prescritto, individuando come scadenza del pagamento il 16 giugno 2010 e considerando tardivo l'atto interruttivo notificato il 30 giugno 2015; inoltre aveva ritenuto non provata l'applicabilità alla contribuente della proroga del termine di versamento prevista dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, osservando che la stessa aveva aderito al regime fiscale dei minimi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 113, comma 10, c.p.c., 2935 e 2909 c.c., in relazione alla normativa sulla gestione separata e al differimento dei termini di versamento, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare d'ufficio lo slittamento del termine di pagamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 e, conseguentemente, escludere la maturazione della prescrizione quinquennale alla data dell'avviso di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio per cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, rileva anche il differimento del termine di scadenza disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1. n. 3 cod. proc. civ.
La censura è stata proposta per violazione di legge, deducendo l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sul differimento dei termini di versamento dei contributi.
combinato disposto dell'art. 113, 10 co., c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma violata; la Corte, accogliendo il ricorso, valorizza il principio secondo cui il giudice di merito deve applicare la disciplina vigente anche oltre le sole allegazioni delle parti.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia contributiva, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe.
Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non costituisce il fulcro della decisione; la Corte decide sulla base della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Norma di riferimento per i contributi dovuti alla gestione separata.
Richiamato nel motivo quale parte del quadro normativo sui versamenti contributivi.
art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Richiamato nel motivo in relazione alla disciplina dei termini di versamento.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
La Corte afferma che il differimento del termine di versamento previsto da questa disposizione rileva ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009 dai soggetti in essa contemplati, applicandosi a tutti i contribuenti che vi rientrino, a prescindere dal regime fiscale adottato.
Richiamato per la proposta definita in camera di consiglio non partecipata.
art. 1 del d.P.C.M. 10 giugno 2010
La Corte lo interpreta come norma che sposta in avanti il termine di scadenza del pagamento, con effetto diretto sulla decorrenza della prescrizione contributiva.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento; se il termine è stato differito da una disposizione normativa o regolamentare, la decorrenza si sposta al nuovo termine.
- Il differimento del termine di versamento previsto da un d.P.C.M. opera ai fini della prescrizione contributiva per tutti i soggetti rientranti nel suo ambito applicativo, senza che assuma rilievo, di per sé, il regime fiscale prescelto dal contribuente ai fini dell'esclusione o meno dagli studi di settore.
- Il giudice di merito deve applicare la disciplina normativa rilevante per la decorrenza della prescrizione contributiva e non può limitarsi alla sola data ordinaria di scadenza del versamento quando esista una proroga legale applicabile alla fattispecie.
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