Cassazione Civile, Ordinanza n. 12376/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine di alcuni docenti del comparto scolastico dipendenti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. La Corte d’appello aveva riconosciuto loro il diritto alle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, computando ai fini dell’anzianità tutti i periodi di servizio effettivamente prestati dopo il 10 luglio 2001, con esclusione dell’anno 2013 e con prescrizione dei crediti anteriori al 5 gennaio 2011. La Regione ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che tra docenti precari e docenti di ruolo vi sarebbe una diversità di formazione e di impiego idonea a integrare una ragione oggettiva di disparità di trattamento; (2) violazione della medesima clausola 4 in relazione ai periodi di servizio svolti senza abilitazione, idoneità all’insegnamento o specializzazione sul sostegno, che a dire della Regione escluderebbero la comparabilità e giustificherebbero un trattamento diverso; (3) violazione della clausola 4 con riferimento alla non comparabilità dei periodi di supplenza breve. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha richiamato il proprio precedente del 2023 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, affermando che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a tempo determinato la stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, in quanto il parametro comparativo rilevante è la sostanziale identità delle mansioni svolte. Ha escluso che il difetto di abilitazione, l’assenza di specializzazione o il carattere temporaneo e breve delle supplenze possano costituire, di per sé, ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento ai fini del computo dell’anzianità retributiva. Ha quindi confermato il diritto al conteggio dei periodi di effettivo servizio ai fini della progressione economica, distinta dalla ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della Regione alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994
Sono le disposizioni richiamate dalla ricorrente per sostenere la legittimità di un trattamento differenziato nei confronti dei docenti a termine.
clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Impone, nel settore scolastico, di riconoscere al personale a tempo determinato il medesimo trattamento economico fondato sull’anzianità riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive effettive e non meramente formali.
Richiamato per affermare l’applicabilità al personale scolastico della disciplina legale e contrattuale del personale statale.
l. regionale n. 23 del 1977
Richiamata, insieme al d.P.R. n. 861 del 1975, per l’assoggettamento del personale scolastico regionale alla disciplina del personale scolastico statale.
La Corte richiama un proprio precedente e ne fa propria la motivazione senza ulteriore ripetizione argomentativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558
Viene richiamata come precedente conforme: nel comparto scuola la clausola 4 impone il riconoscimento dell’anzianità maturata dai lavoratori a termine ai fini della progressione stipendiale.
Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672
È il precedente specificamente seguito dalla Corte, che vi dà continuità per escludere che il titolo abilitante o la precarietà del rapporto giustifichino una disparità di trattamento retributivo.
Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/11 e C-305/11, Valenza
È richiamata per il principio secondo cui, ai fini della comparabilità, rileva la sostanziale identità delle mansioni e non la sola circostanza della precarietà del rapporto.
Massime di principio
- Nel comparto scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento economico tra docenti a termine e docenti di ruolo quanto alla progressione stipendiale collegata all’anzianità, quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- Ai fini del computo dell’anzianità utile per la retribuzione del personale scolastico a tempo determinato, rileva il servizio effettivamente prestato e non un criterio astratto o riferito alla sola durata minima del periodo di insegnamento.
- Il difetto di abilitazione, di idoneità o di specializzazione non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore se la prestazione resa è comparabile a quella del personale di ruolo.
- La temporaneità del rapporto o la brevità della supplenza non sono, da sole, elementi sufficienti a escludere la comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, quando la prestazione lavorativa è sostanzialmente la stessa.
- La questione del riconoscimento dell’anzianità ai fini della progressione retributiva del personale precario è distinta dalla diversa disciplina della ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo.
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