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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14139/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione, registrato, avente a oggetto un immobile parzialmente arredato, con canone mensile e deposito cauzionale. Il conduttore si era reso inadempiente nel pagamento di tre mensilità; la locatrice aveva ottenuto due decreti ingiuntivi opposti. Dopo la risoluzione consensuale del rapporto e la riconsegna dell'immobile, le parti avevano redatto un verbale di accesso congiunto che attestava danni nell'appartamento; la locatrice aveva trattenuto la cauzione e poi agito per il risarcimento dei danni ulteriori. In primo grado il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi per compensazione tra canoni e deposito cauzionale e aveva condannato il conduttore al risarcimento dei danni. In appello entrambe le parti avevano censurato la decisione: la locatrice contestando la compensazione, la mancata responsabilità processuale e le spese; il conduttore contestando la validità dell'appello e, con appello incidentale, la prova dei danni. La Corte d'appello aveva però rigettato le opposizioni ai decreti ingiuntivi e la domanda risarcitoria della locatrice, compensando le spese. In Cassazione la locatrice ha proposto quattro motivi: contrasto tra motivazione e dispositivo, omessa pronuncia sulla compensazione tra cauzione e risarcimento, omesso esame di fatti decisivi relativi al mancato godimento dell'immobile e alla quantificazione del danno, e violazione delle regole sulle spese di lite. Il conduttore ha proposto ricorso incidentale con due motivi, lamentando l'omesso esame della durata pluriennale del rapporto e della normale usura, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro applicabile alla controversia, il dispositivo prevalga sulla motivazione: poiché il dispositivo della sentenza d'appello conteneva solo il rigetto integrale della domanda risarcitoria e non una pronuncia sulla restituzione della cauzione, i motivi fondati sul preteso accertamento della compensazione o sull'omessa pronuncia erano privi di interesse o comunque non corrispondenti al decisum. Il terzo motivo della ricorrente è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il quarto motivo è stato considerato manifestamente infondato: la soccombenza reciproca era ravvisabile tra il rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e il rigetto della domanda risarcitoria. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il conduttore risultava comunque vittorioso sul capo della domanda risarcitoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ma la Corte ribadisce che il dispositivo prevale sulla motivazione.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    È invocato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte non accoglie la censura perché il decisum va desunto dal dispositivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per le censure di nullità e omessa pronuncia, ma i motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse o per non corrispondenza al contenuto del dispositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché non vi era una domanda di restituzione della cauzione su cui pronunciarsi nel dispositivo.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per la nullità della sentenza, ma la censura è respinta in chiave di inammissibilità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché non denuncia un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma mira a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato sul governo delle spese; la Corte ritiene corretta la compensazione in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 91 c.p.c.

    È evocato per la regola della soccombenza, ma la Corte conferma la compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    È utilizzato per dichiarare inammissibile il quarto motivo perché manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il contenuto decisorio della sentenza va desunto dal dispositivo, che prevale sulla motivazione: le affermazioni motivazionali incompatibili con il dispositivo non incidono sul decisum e non fondano un interesse all'impugnazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il dispositivo omette di decidere su una domanda o eccezione effettivamente proposta; non sussiste quando la parte censura un asserito accertamento contenuto nella sola motivazione, privo di riflesso nel dispositivo.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove o del merito della controversia.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca può ricorrere anche quando ciascuna parte risulti vittoriosa su capi distinti della causa; in tal caso è legittima la compensazione totale o parziale, se ne ricorrono i presupposti di legge.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la parte che lo propone risulta già pienamente vittoriosa sul capo che intende censurare.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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