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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15288/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di alcuni servizi di vigilanza prestati presso un cantiere. La società debitrice propose opposizione sostenendo che il contratto scritto riguardava solo un servizio ispettivo di zona già pagato e che non vi era prova né del contratto relativo al piantonamento fisso né dell'esecuzione del servizio di vigilanza ispettiva per il periodo ulteriore richiesto. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, la società creditrice dedusse errata valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze e dei documenti interni (brogliaccio e rapporti di servizio), sostenendo che questi elementi dimostravano sia la pattuizione orale del piantonamento fisso sia l'effettivo svolgimento del servizio fino al settembre 2009, e che il servizio ispettivo era proseguito fino all'agosto 2010. La Corte d'appello accolse in parte il gravame e condannò la debitrice al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. In cassazione la società soccombente denunciò: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto indebitamente, da pochi giorni di servizio provati, la continuativa prestazione del piantonamento per l'intero periodo da giugno a settembre 2009; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la decisione sarebbe stata fondata su prove non richieste o non acquisite e su una presunzione illogica di estensione temporale della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la Corte d'appello non aveva introdotto fatti estranei al compendio probatorio, ma aveva tratto la conclusione sull'esecuzione del servizio di piantonamento fisso dal combinato apprezzamento delle deposizioni testimoniali e dei riscontri documentali in atti. Secondo la Cassazione, la doglianza della ricorrente non evidenziava una violazione dei criteri legali della prova presuntiva, ma mirava solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una differente lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato in modo errato i criteri legali della presunzione; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando la decisione sia fondata su prove ritualmente acquisite e valutate, anche mediante inferenza presuntiva logicamente motivata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a base della decisione le prove proposte dalle parti o disposte d'ufficio nei casi previsti; nella specie la Corte ha ritenuto che la decisione si fondasse su elementi istruttori presenti in causa.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è accoglibile se mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con un diverso apprezzamento dei medesimi elementi istruttori.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice consente di risalire da fatti noti a fatti ignoti attraverso un ragionamento inferenziale, purché logicamente plausibile.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro censura in cassazione è possibile solo se il giudice abbia violato tali criteri legali, non se si contesta la sola ricostruzione fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non la mera preferenza per una diversa lettura delle prove.
  • La prova presuntiva può fondarsi anche su una pluralità di indizi desunti da testimonianze e documenti interni, purché il giudice li valuti complessivamente e non in modo atomistico.
  • Non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto; è sufficiente che sia una conseguenza altamente probabile secondo l'id quod plerumque accidit.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte nel processo o su fatti non provati, non quando il ricorrente contesti l'apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria inferenza probabilistica a quella, logicamente motivata, compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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