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Sentenza

Sentenza del 06/08/2021 n. 1033 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - Parametri e studi di settore - Scostamento - Presunzione di reddito non dichiarato - Non sufficiente - Disamina informazioni a disposizione dell'AF - Necessità - Dichiarazione - Errata indicazione codice attività - Applicazione studio di settore errato - Avviso di accertamento - Annullabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento basato su scostamento rilevato da uno studio di settore/applicazione di parametri ritenuti non rispettati; l'Ufficio ha presunto l'esistenza di reddito imponibile non dichiarato. Lo studio di settore utilizzato era in realtà non applicabile all'attività effettivamente svolta, in parte per l'errata indicazione del codice attività nella dichiarazione.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato annullato. La Corte ha ritenuto che lo scostamento rispetto agli studi di settore non sia di per sé sufficiente a fondare la presunzione di maggior reddito: occorre valutare unitamente tutti gli elementi informativi in possesso dell'Amministrazione (indagini finanziarie, accessi, ricostruzioni contabili, ecc.). Inoltre l'uso di uno studio di settore non applicabile all'attività concreta rende l'accertamento invalido, anche se l'errata applicazione deriva dall'errata indicazione del codice attività nel modello dichiarativo.

Norme richiamate

  • principio sull'onere della prova (art. 2697 c.c.)

    La motivazione richiama il principio che chi allega un fatto ha l'onere di provarlo; l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la presunzione di maggior reddito e non può limitarsi al solo scostamento statistico.

  • normativa sugli studi di settore/parametri (provvedimenti/disciplinari ministeriali e relativi decreti attuativi)

    Gli studi di settore e i parametri possono essere strumenti di valutazione, ma la loro applicazione deve essere corretta e pertinente all'attività svolta; se lo studio non è applicabile, le conclusioni tratte da esso non possono reggere l'accertamento.

Massime di principio

  • Lo scostamento rispetto a studi di settore o parametri, da solo, non prova l'esistenza di reddito non dichiarato: deve essere integrato da altri elementi istruttori (indagini finanziarie, accessi, ricostruzioni contabili, riscontri documentali).
  • L'Amministrazione deve accertare la corretta applicabilità dello studio di settore all'attività reale prima di fondare l'avviso su di esso; l'applicazione di uno studio non pertinente rende l'atto impugnabile.
  • L'errata indicazione del codice attività nella dichiarazione non legittima automaticamente l'uso di uno studio diverso: l'Ufficio resta tenuto a verificare la corrispondenza tra attività effettiva e categoria prescelta.
  • Il contribuente ha interesse a fornire e documentare elementi che dimostrino la natura concreta dell'attività svolta; se il Fisco fornisce ulteriori elementi probatori, l'onere di confutazione può ricadere sul contribuente.
  • In presenza di errori formali nella dichiarazione, la strada corretta per l'Amministrazione è quella di svolgere approfondimenti e accertamenti complementari prima di emettere un avviso basato unicamente su parametri o studi.

Testo integrale

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