Sentenza del 06/08/2021 n. 1045 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito delle persone fisiche - Accertamento sintetico - Redditometro (normativa previgente) - Prova contraria - Vincolata - Redditi esenti o soggetti a ritenuta - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento sintetico basato sul redditometro (normativa previgente). Il contribuente ha fornito una "prova contraria" per dimostrare che i maggiori redditi risultanti dal redditometro erano riconducibili a componenti di reddito esenti o già assoggettati a ritenuta alla fonte.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973 nella versione vigente ratione temporis, affermando che la prova contraria del contribuente è vincolata: occorre dimostrare che i maggiori redditi accertati sono effettivamente riconducibili a redditi esenti o già assoggettati a ritenuta. In mancanza di tale dimostrazione puntuale, gli elementi desunti dal redditometro sono considerati sufficienti a provare l'esistenza del maggior reddito e l'accertamento viene confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6
La disposizione vincola la prova contraria del contribuente nel procedimento di accertamento sintetico: il contribuente deve dimostrare che i maggiori redditi emersi sono riferibili a redditi esenti o già tassati mediante ritenuta; in assenza di tale prova puntuale, gli elementi presuntivi del redditometro hanno valore probatorio sufficiente.
Accertamento sintetico / Redditometro (normativa previgente)
Gli indici e gli elementi rilevatori di capacità contributiva desunti dal redditometro, ove non efficacemente confutati con la dimostrazione richiesta dall'art. 38, comma 6, costituiscono prova dell'esistenza di maggior reddito.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico basato sul redditometro, il contribuente può fornire una prova contraria ma tale prova è circoscritta: è necessario dimostrare specificamente che le somme emerse costituiscono redditi esenti o già assoggettati a ritenuta.
- Generiche dichiarazioni o spiegazioni non documentate circa l'origine delle spese o del patrimonio non sono sufficienti a superare l'accertamento; occorrono documenti probanti (atti, certificazioni, evidenze di ritenute subite).
- Se il contribuente non prova puntualmente la natura esente o già tassata delle componenti di reddito dedotte dal redditometro, gli elementi presuntivi acquisiti dall'Amministrazione restano validi e l'accertamento viene confermato.
- Per difendersi efficacemente da un redditometro, conservare e produrre documenti che attestino riscossioni già tassate (certificazioni di ritenute), atti di donazione, successione, alienazioni con prova del realizzo e relative imposte assolta o esenzioni applicabili.
- In sede contenziosa è utile articolare la prova contraria specificando per ciascun elemento emerso dall'analisi redditometrica la corrispondente fonte di reddito esente o già tassata, evitando argomentazioni generiche.
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