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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18542/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che, pur avendo annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, aveva negato la restituzione degli esemplari di avifauna (5 merli, 25 tordi bottacci vivi) e degli strumenti per i richiami (pannello solare, batteria 12 V, tre timer). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. nella sua applicazione, sostenendo che il divieto di restituzione opera solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., mentre le confische disposte da norme speciali (art. 544 sexies c.p. per gli animali e art. 28 l. 157/1992 per gli strumenti di richiamo) non rientrano in tale divieto salvo richiamo esplicito a art. 240 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 40847/2019) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rifiuto di restituzione degli esemplari di avifauna e degli strumenti (pannello solare, batteria e tre timer), disponendone la restituzione all'avente diritto. In motivazione si è affermato che, sebbene le norme speciali prevedano confisca obbligatoria, esse non richiamano l'art. 240, comma 2, c.p. e non sono riconducibili alle categorie previste da tale disposizione (cose intrinsecamente pericolose o prezzo del reato), per cui non opera il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, codice di procedura penale

    Il divieto di restituzione previsto da tale norma opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, ma, secondo le Sezioni Unite, riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.

  • art. 544 sexies, codice penale

    "per i delitti di cui agli artt. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies cod.pen. è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato"

    Si tratta di una confisca obbligatoria prevista da una norma speciale che, non richiamando l'art. 240, comma 2, c.p., non rientra nel divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p., salvo diverso richiamo normativo

  • art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992

    "in caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati"

    Anche questa è una previsione speciale di confisca degli strumenti (es. richiami acustici); la Corte ha ritenuto che, non richiamando l'art. 240, comma 2, c.p., non legittima da sola il mantenimento del sequestro dopo l'annullamento

  • art. 240, comma 2, codice penale

    Prevede le ipotesi di confisca obbligatoria che, se richiamate, fanno operare il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p.; la sua assenza nel richiamo normativo speciale è elemento decisivo per consentire la restituzione

  • Sez. U., n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, c.p.p. si applica solo alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., e opera anche quando è annullato un sequestro probatorio; le confische previste da norme speciali restano escluse salvo richiamo a tale art. 240

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. non si applica automaticamente a tutte le confische obbligatorie: interessa solo le confische obbligatorie disciplinate dall'art. 240, comma 2, c.p., o le ipotesi espressamente riferite alle categorie da questo contemplate.
  • Le confische previste da norme speciali (es. art. 544 sexies c.p., art. 28 l. 157/1992) non bastano di per sé a impedire la restituzione dopo l'annullamento del sequestro, se non richiamano espressamente l'art. 240, comma 2, c.p. o rientrano nelle categorie da questo previste (prezzo del reato, cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione è di per sé illecito).
  • In caso di annullamento del sequestro probatorio, il giudice di legittimità può disporre la restituzione senza rinvio quando rilevi errata applicazione delle norme che giustificano il mantenimento del sequestro.
  • La natura dell'oggetto sequestrato è rilevante: animali o beni la cui detenzione è normalmente lecita non sono considerati intrinsecamente pericolosi e quindi non ricadono automaticamente nelle fattispecie che giustificano il divieto di restituzione.
  • Quando si valuta la possibilità di restituzione dopo annullamento del sequestro, è necessario verificare se la norma che dispone la confisca richiami espressamente l'art. 240 c.p. o si riferisca alle categorie soggette al divieto (prezzo del reato, beni la cui mera detenzione costituisce reato).

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