Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06908/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore avverso la richiesta di pagamento del credito garantito, dopo che la banca originaria aveva pagato due assegni tratti sul conto della società debitrice pur in assenza di provvista. Il ricorrente sostiene che tale condotta integrasse una nuova concessione di credito, con conseguente applicazione dell'art. 1956 c.c. e liberazione del fideiussore per mancata previa autorizzazione. Dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio ha nuovamente rigettato l'opposizione, ritenendo che il fideiussore fosse anche socio e legale rappresentante della società debitrice, sicché l'autorizzazione alla concessione di credito doveva ritenersi implicita. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti quattro motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del giudicato, per avere la Corte territoriale esaminato d'ufficio la qualità di socio del fideiussore; 2) violazione dell'art. 1956 c.c., assumendo che la banca non poteva fondare la mancata liberazione sulla sola qualità di socio e che gli obblighi di correttezza e buona fede avrebbero imposto diversa valutazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla comunicazione della fideiussione da parte di funzionari bancari e alla interruzione dei pagamenti per fallimento della debitrice; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere la Corte d'appello liquidato le spese dell'intero giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione respinge integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché il giudicato formatosi sulla precedente cassazione non precludeva al giudice di rinvio l'accertamento degli ulteriori presupposti dell'art. 1956 c.c.; dichiara inammissibile il secondo motivo perché la decisione impugnata si è conformata ai consolidati principi secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione non libera il fideiussore se la conoscenza della situazione del debitore era comune o presumibile, specie quando il fideiussore sia socio o amministratore; dichiara inammissibile il terzo motivo perché i fatti dedotti erano stati già esaminati e la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito; rigetta il quarto motivo affermando che, in caso di cassazione parziale, il giudice di rinvio può rideterminare integralmente le spese dell'intero processo secondo l'esito complessivo della lite. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore richiede che il creditore, conoscendo o potendo conoscere il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, conceda nuovo credito senza autorizzazione; tuttavia la mancata richiesta di autorizzazione non opera come causa liberatoria se la conoscenza della situazione del debitore è comune o presumibile, specie quando il fideiussore sia anche socio o legale rappresentante della società garantita.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti tracciati dalla sentenza di cassazione e dal principio di diritto enunciato.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel rinvio sono deducibili e valutabili le questioni non coperte dal decisum rescindente, purché compatibili con il principio di diritto enunciato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma solo nei limiti del decisum formatosi sulla questione effettivamente decisa.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale non impedisce l'esame di ulteriori condizioni non coperte dalla precedente pronuncia di cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si sia conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 385 c.p.c.

    La statuizione sulle spese può essere riesaminata nel giudizio di rinvio secondo l'esito complessivo della lite.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione, anche se parziale, si estende alle statuizioni dipendenti, comprese quelle sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può esaminare tutte le questioni non coperte dal precedente decisum rescindente, purché resti fermo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il giudicato non si estende automaticamente a ogni presupposto logico non specificamente deciso.
  • Ai fini dell'art. 1956 c.c. la mancata richiesta di autorizzazione del fideiussore non produce liberazione quando il fideiussore sia anche soggetto interno alla società debitrice, in particolare socio o legale rappresentante, poiché la conoscenza della situazione economica del debitore può ritenersi comune o comunque presumibile.
  • La nozione di "far credito" rilevante ai fini dell'art. 1956 c.c. comprende non solo le erogazioni formalmente qualificabili come finanziamento, ma anche le operazioni con cui il creditore aumenti l'esposizione del debitore, come l'anticipazione di somme correlate al pagamento di assegni.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del merito sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, se quei fatti risultano già esaminati dalla sentenza impugnata.
  • In caso di cassazione anche parziale, il giudice di rinvio può rideterminare integralmente le spese dell'intero processo in base all'esito finale della lite, perché la statuizione sulle spese è dipendente dal capo cassato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.