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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione relativa al 2001, notificato per tre terreni acquisiti pro quota all’asse ereditario: il contribuente aveva dichiarato un valore di 486.381,81 euro, mentre l’Ufficio aveva attribuito loro un valore venale di 868.374,02 euro. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla rettifica del valore e (2) insufficiente motivazione, contestando che l’avviso fosse ritenuto carente nonostante indicasse il metodo sintetico-comparativo e richiamasse una nota dell’Agenzia del territorio con atti relativi a terreni similari; (3) violazione della disciplina della valutazione automatica, poiché la CTR aveva considerato agricoli i terreni sulla sola base catastale, benché il PRG prevedesse destinazione edificatoria e indice fondiario di 2,00 mc/mq; (4) vizio logico della motivazione che aveva reputato eccessivo il valore rettificato, anche perché il contribuente aveva ereditato soltanto la metà residua di terreni di cui possedeva già l’altra metà.

La decisione

La Cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso, che indicava il criterio di stima e i parametri comparativi tramite la nota tecnica allegata; ha inoltre affermato che la preclusione alla rettifica basata sul valore catastale non opera per terreni edificabili secondo lo strumento urbanistico generale adottato, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi. Ha infine rilevato che l’acquisizione della metà residua poteva comportare l’accorpamento della piena proprietà e un incremento, non un deprezzamento, del valore, e che la congruità della stima andava valutata considerando concretamente i parametri disponibili. La sentenza della CTR di Roma n. 63/14/10 del 16 febbraio 2010, che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto le contestazioni del contribuente, è stata cassata; rinvio ad altra sezione della CTR di Roma per una nuova valutazione di merito e per le spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 l'atto dell'amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990 , ex art. 3 indicando "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione".

    L’atto impositivo deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione, in modo da rendere comprensibile la pretesa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 2 e 3

    A sua volta, l'art. 51, commi 2 e 3 stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari ed aziende, per valore si intende il valore venale in comune commercio; che l'ufficio determina avendo riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, relativi all'immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili; ovvero al reddito netto capitalizzato producibile dall'immobile, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

    Il valore dei beni immobili è il valore venale in comune commercio; l’Ufficio può determinarlo considerando trasferimenti e valutazioni comparabili entro il periodo indicato, redditività capitalizzata e ogni altro elemento valutativo pertinente.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 2 e 2-bis

    Sulla scorta di questo disposto normativo, la giurisprudenza di legittimità si è attestata nell'affermare, anche con specifico riguardo all'imposta di registro, che "l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il "petitum", ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere" (Cass. n. 25559 del 03/12/2014; Cass. n. 4289/15); aggiungendosi che il parametro di sufficienza e satisfattività dell'obbligo di motivazione dell'atto deve essere vagliato nell'ottica del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente

    L’avviso deve indicare i valori e gli elementi utilizzati per determinarli, oltre alle aliquote; se richiama un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale. La motivazione è sufficiente quando permette di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente; non deve necessariamente anticipare ogni dettaglio probatorio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4

    Anche questa censura - mirata a sovvertire una autonoma ratio decidendi, basata sulla vincolatività nella specie del calcolo automatico su rendita catastale deve trovare accoglimento; posto che la preclusione alla rettifica di valore non riguarda, D.P.R. n. 131 del 1986 , ex art. 52, comma 4 i "terreni peri quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria".

    La preclusione alla rettifica fondata sul valore catastale non si applica ai terreni cui gli strumenti urbanistici attribuiscono destinazione edificatoria.

  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

    Si tratta di previsione che va riguardata altresì alla luce dell'intervento normativo attuato con il D.L. n. 223 del 2006 , convertito nella L. n. 248 del 2006 (art. 36), che - ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta in varie fonti regolatrici della materia tributaria - ha introdotto (con norma interpretativa avente efficacia retroattiva) una nuova nozione legale di area edificabile; nel senso che "un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

    Ai fini tributari, la natura edificabile sussiste se l’area è utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune; non occorrono né l’approvazione regionale né l’adozione degli strumenti attuativi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 - violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e art. 52, commi 2 e 2 bis; nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La decisione esamina in cassazione le censure per violazione di legge e vizio di motivazione; il quarto motivo viene accolto per il difetto logico della valutazione della CTR, senza riaprire una revisione diretta dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata soltanto per la memoria depositata dal resistente; la sentenza non enuncia né applica un principio interpretativo autonomo su tale norma.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica del valore è motivato in modo sufficiente se rende identificabili la pretesa, il criterio di stima e i parametri essenziali usati, così da consentire al contribuente di difendersi. Gli atti richiamati ma non conosciuti devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto.
  • La sufficienza della motivazione dell’avviso va distinta dalla prova della correttezza del valore: indicare il metodo e i dati comparativi può soddisfare l’obbligo motivazionale, mentre l’attendibilità concreta della stima resta questione di merito da valutare in giudizio.
  • Il valore catastale non impedisce la rettifica quando il terreno ha destinazione edificatoria secondo il PRG adottato dal Comune; non sono indispensabili l’approvazione regionale o gli strumenti urbanistici attuativi.
  • Nel valutare terreni acquisiti per successione, l’acquisto della quota residua che completa la piena proprietà può accrescere il valore per effetto dell’accorpamento. Il giudice deve confrontarsi con questo elemento e valutare la stima considerando i parametri concreti, quali ubicazione, servizi, edificabilità e atti comparabili, senza conclusioni apodittiche.

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