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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07476/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un debito IRPEF per l’anno d’imposta 2003, insieme agli atti presupposti: una cartella di pagamento e un avviso di accertamento. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello in CTR Lazio. In cassazione deduceva: 1) la nullità della notifica della cartella, perché eseguita nelle forme dell’irreperibilità relativa ma con raccomandata informativa inviata a un indirizzo errato, diverso da quello di residenza presso cui era stata eseguita la notifica; 2) l’illegittimità del fermo amministrativo, poiché emesso senza valida notificazione della cartella prodromica; 3) la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, lamentando irregolarità nella spedizione postale e nell’indicazione delle date, ma senza un’adeguata specificazione degli atti e delle modalità di notifica nel ricorso.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di notifica della cartella di pagamento: nei casi di irreperibilità relativa, la notifica richiede non solo la spedizione ma anche l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto, e la CTR non aveva verificato correttamente la dedotta spedizione all’indirizzo errato. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, poiché la validità del fermo dipende dalla rituale notifica della cartella. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché introduce censure in fatto, prive della necessaria specificità e autosufficienza, e inoltre riguarda un avviso di accertamento che la CTR aveva indicato come non impugnato, dunque estraneo al giudizio. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso in cassazione devono essere ricondotti correttamente ai vizi dedotti; le censure che mirano a contestare accertamenti in fatto non sono proponibili come violazione di legge e, fuori dai limiti del n. 5, risultano inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto degli atti e la loro collocazione nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario il deposito dei documenti richiamati, accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione o formazione nel giudizio di merito.

  • art. 140 c.p.c.

    Nei casi di irreperibilità relativa, la notifica richiede l’esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale, nelle ipotesi di irreperibilità relativa trova applicazione il combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; non basta la sola spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma invocata per sostenere che il fermo non poteva essere emesso senza valida notificazione della cartella presupposta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Concorre a disciplinare le forme di notificazione degli atti tributari e, insieme all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, richiama l’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.

  • art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata per contestare la legittimità del fermo amministrativo in assenza di una valida cartella presupposta.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il principio di specificità del ricorso per cassazione deve essere interpretato in modo non eccessivamente formalistico, nel rispetto del diritto di difesa e del criterio di proporzionalità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 258 del 2012

    Ha inciso sulla disciplina della notifica delle cartelle in caso di irreperibilità relativa, imponendo l’applicazione delle garanzie previste dall’art. 140 c.p.c.

  • Cass. 28/01/2022, n. 2621

    Conferma che, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica della cartella richiede anche l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

  • Cass. 19/04/2018, n. 9782

    Richiamata per il principio secondo cui la sola spedizione della raccomandata informativa non basta al perfezionamento della notifica.

  • Cass. 26/11/2014, n. 25079

    Richiamata a sostegno della necessità di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. per la valida notifica.

  • Cass. 18/12/2019, n. 33610

    In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale, la valutazione della ritualità dell’atto sub judice va compiuta alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale.

  • Cass. 28/04/2017, n. 10528

    Richiamata per il principio sull’effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale sugli atti ancora sub judice.

  • Cass. 20/11/2017, n. 27485

    Richiamata sul medesimo principio in materia di impugnazione del fermo e della cartella presupposta.

  • Cass. 20/11/2017, n. 27432

    Richiamata per una vicenda analoga di impugnazione di fermo amministrativo e cartella tra le stesse parti.

  • Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950

    Il principio di autosufficienza non impone un’integrale trascrizione degli atti, ma richiede l’indicazione puntuale del contenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito.

  • Cass. 14/04/2022, n. 12259

    L’onere di specificità è assolto se il ricorso riassume o trascrive i passaggi essenziali degli atti e indica dove essi sono stati prodotti o formati nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni di cartelle esattoriali eseguite in caso di irreperibilità relativa, la validità della notifica richiede l’esatto rispetto degli adempimenti dell’art. 140 c.p.c., compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non è sufficiente.
  • Se il contribuente impugna il fermo amministrativo deducendo l’invalidità della cartella presupposta, il giudice deve verificare con attenzione la ritualità della notifica della cartella, perché la legittimità del fermo dipende dalla validità dell’atto prodromico.
  • In cassazione le censure che investono accertamenti di fatto o contestazioni meramente fattuali, prive di adeguata specificazione e indicazione degli atti richiamati, sono inammissibili.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va applicato in modo formalistico, ma resta necessario che il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • Quando un atto non risulta oggetto di impugnazione nel giudizio di merito, le doglianze su di esso sono estranee al thema decidendum e non possono essere esaminate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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