Cassazione Civile, Ordinanza n. 00753/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda alberghiera tra un ente concedente e una società affittuaria. In arbitrato, il concedente aveva ottenuto l'accertamento dell'inadempimento dell'affittuaria all'obbligo di versare euro 400.000 a titolo di garanzia per lavori di riqualificazione della struttura, mentre le altre domande reciproche erano state rigettate, salvo il riconoscimento, su domanda riconvenzionale dell'affittuaria, del canone dovuto per gli anni 2010-2014. La società affittuaria ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte d'appello, che ha rigettato l'impugnazione ritenendo corretta la motivazione arbitrale sui temi: obbligo di aggiornamento delle licenze amministrative; obbligo di eseguire manutenzioni straordinarie; determinazione dei canoni; inadempimento relativo alla garanzia di euro 400.000; mancato riconoscimento di proroga del contratto e riduzione del canone. In Cassazione la società ha proposto nove motivi, deducendo, in sintesi, violazioni di legge e vizi processuali: errata individuazione del soggetto obbligato all'aggiornamento delle autorizzazioni; omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità del lodo per violazione delle regole ermeneutiche; omesso esame del preteso accordo sulla ripartizione delle opere di manutenzione (c.d. tabella Belocchi); errata ripartizione dell'onere della prova; omessa motivazione sulla determinazione del canone 2013-2014; omessa pronuncia sulla riduzione del canone; omessa pronuncia sull'exceptio inadimpleti contractus; errata interpretazione della proroga contrattuale; erronea declaratoria di inammissibilità di documenti prodotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati, osservando soprattutto che le censure erano generiche, contraddittorie o miravano a una nuova valutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità, e che non erano stati rispettati gli oneri di specifica allegazione e autosufficienza, specie quanto alla riproduzione del lodo e dell'atto di impugnazione. È stato altresì ribadito che la denuncia di vizi processuali richiede la deduzione del concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società affittuaria. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva già respinto l'impugnazione del lodo arbitrale, ritenendo corrette le statuizioni degli arbitri e non ravvisando nullità del lodo né errori di diritto rilevanti. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di aggiornare le autorizzazioni amministrative gravasse sul concedente; la Corte non accoglie tale impostazione, rilevando l'inammissibilità della censura per difetto di specificità e autosufficienza.
Evocato insieme agli altri articoli sulla disciplina dell'azienda per sostenere l'allocazione dell'obbligo amministrativo al concedente; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina dell'affitto d'azienda; la censura è dichiarata inammissibile per contraddittorietà e difetto di allegazione.
Richiamato in relazione all'eccezione di inadempimento; la Corte ritiene inammissibile la censura perché non chiarisce adeguatamente i presupposti di reciprocità contrattuale e non dimostra l'omessa pronuncia.
Usato per denunciare omessa pronuncia; la Corte precisa che le censure sono infondate o inammissibili quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e disatteso, anche implicitamente, le questioni oppure quando la parte non riproduca in modo specifico i contenuti rilevanti degli atti.
Richiamato per contestare la valutazione dei fatti e delle prove; la Corte ribadisce che le doglianze mascherano una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte esclude che sia possibile censurare in cassazione la diversa lettura delle prove compiuta dagli arbitri e condivisa dalla Corte d'appello.
Citate tra le norme ritenute violate nella ripartizione dell'onere e nell'accertamento dell'inadempimento; la Corte non accoglie la censura per inammissibilità e perché si traduce in una rilettura del merito.
Richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale della controparte; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo corretta la motivazione di merito e insindacabile in cassazione la ricostruzione fattuale.
Invocato in tema di onere della prova; la Corte ritiene che la censura non indichi specificamente la violazione e tenti in realtà una rivalutazione delle prove.
Richiamati per contestare l'interpretazione del contratto e la proroga del rapporto; la Corte osserva che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira a una diversa lettura della volontà negoziale e quindi a un riesame del merito.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere puntuali e complete allegazioni e la riproduzione, almeno indiretta, degli atti e documenti rilevanti; la mancata osservanza rende inammissibili le censure.
Parametro processuale per le censure di violazione di legge; la Corte esclude che nei motivi dedotti vi sia una reale violazione di norme, perché le doglianze sono generiche o si risolvono in richieste di riesame del merito.
Parametro per i vizi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o errori processuali; la Corte richiede che il vizio processuale determini un concreto pregiudizio difensivo e che la censura sia specifica e autosufficiente.
Richiamato per il preteso omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché le censure mirano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza resa sull'impugnazione di un lodo arbitrale, la censura è inammissibile quando non indichi in modo specifico e autosufficiente quali norme siano state violate e in che modo gli arbitri o la Corte di merito si siano discostati da esse.
- La denuncia di errori nell'interpretazione del contratto o nell'accertamento dei fatti non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, se la decisione impugnata ha già motivato in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto.
- L'impugnazione di un lodo per vizio di motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche richiede la precisa indicazione delle norme interpretative asseritamente violate e dei passaggi dell'interpretazione ritenuti errati; la mera contestazione della lettura degli atti non basta.
- L'eccezione di inadempimento deve essere dedotta in modo chiaro, indicando i reciproci obblighi contrattuali e il concreto nesso di corrispettività; in mancanza, la censura processuale o di merito è inammissibile.
- La denuncia di un vizio processuale non è ammissibile se non si prospetta anche il concreto pregiudizio subito dalla parte e la decisività della violazione rispetto alla decisione impugnata.
- In sede di ricorso per cassazione vale un rigoroso onere di specifica allegazione e di riproduzione, almeno indiretta, degli atti e documenti rilevanti: il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità della censura.
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