Cassazione Civile, Ordinanza n. 32699/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due eredi volta a far dichiarare nulla una donazione manuale di euro 200.000,00 effettuata dalla de cuius in favore del destinatario della liberalità. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame del donatario, ritenendo che la donazione non fosse di modico valore ai sensi degli artt. 782 e 783 c.c., perché, anche ipotizzando un patrimonio più elevato di quello accertato dal primo giudice, l'incidenza della liberalità sul patrimonio della donante restava apprezzabile. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 782 e 783 c.c. e sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare non solo il rapporto percentuale tra patrimonio e valore della donazione, ma anche la condizione economica della donante, le sue potenzialità economiche, la situazione personale e le prospettive di vita ed economiche soggettive. Ha inoltre riproposto valutazioni di fatto sul patrimonio della donante, ha dedotto che la stessa avrebbe effettuato una donazione di pari importo anche in favore di una delle controricorrenti e ha valorizzato l'età avanzata della donante come elemento idoneo a ridimensionare il peso economico della liberalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, per stabilire se una donazione abbia modico valore, l'art. 783 c.c. impone una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, da compiersi tenendo conto sia del valore oggettivo del bene sia delle condizioni economiche del donante; l'atto è di modico valore solo se non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato l'apprezzabile incidenza della donazione sul patrimonio della donante, sicché le censure del ricorrente miravano in realtà a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella già compiuta dai giudici di merito, senza denunciare un vizio scrutinabile in sede di legittimità. Sono stati ritenuti inoltre non valutabili in cassazione sia il nuovo fatto asserito circa un'altra donazione di pari importo, sia le considerazioni sul valore soggettivo del denaro per una persona anziana. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 783 c.c. come norma sulla forma della donazione, oggetto della dedotta violazione di legge; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione nel caso concreto.
Per il modico valore della donazione non prevede criteri rigidi; la valutazione richiede il contemperamento del valore oggettivo del bene e delle condizioni economiche del donante e costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti accertati dal giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il solo paradigma richiamato come possibile sede di censura dell'apprezzamento di fatto compiuto sul modico valore della donazione, ma nel caso concreto non è stata proposta in modo idoneo una critica riconducibile a tale vizio.
La causa è stata decisa in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione per inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso; la Corte ha deciso conformemente alla proposta.
La Corte, avendo deciso in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in favore delle controricorrenti.
È stata altresì disposta una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 783 c.c., la modicità della donazione va apprezzata in concreto, considerando sia il valore oggettivo del bene donato sia le condizioni economiche del donante; non esiste un criterio rigidamente percentuale o automatico.
- La donazione è di modico valore solo se non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante; se l'incidenza è apprezzabile, la liberalità non può essere qualificata come di modico valore.
- La valutazione del modico valore è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre nuovi fatti storici o trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di merito.
- Le considerazioni prive di specifica rilevanza giuridica rispetto ai criteri dell'art. 783 c.c. non sono idonee a scalfire la motivazione di merito sulla modicità della donazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →