Sentenza del 09/10/2019 n. 25264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'acquisto di alcuni immobili, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato da 100.000,00 euro a 301.405,00 euro, richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi per 41.303,45 euro. In Cassazione deduceva, da un lato, l'illegittimo rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza motivata da un certificato medico del difensore e, dall'altro, vizi della motivazione della sentenza d'appello e carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva specificato di aver dimostrato davanti ai giudici di merito l'impossibilità di sostituire il difensore impedito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla contraddittorietà o insufficienza della motivazione, poiché, dopo la riforma dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tali vizi non sono deducibili se non nei casi estremi di motivazione apparente, mancante, incomprensibile o radicalmente contraddittoria. La censura sulla motivazione dell'avviso è stata invece ritenuta infondata, poiché l'atto indicava dimensione, classamento, destinazione e ubicazione degli immobili, oltre ai criteri della rettifica. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.900,00 euro per spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articoli 31 e 36 del d.P.R. n. 546 del 1992
Le disposizioni disciplinano aspetti del processo tributario e della sentenza; eventuali vizi della decisione di primo grado devono essere fatti valere tramite l'appello e, una volta intervenuta la pronuncia sostitutiva del giudice d'appello, non possono essere autonomamente denunciati in Cassazione.
Articolo 115 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Il rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore richiede non solo l'effettività dell'impedimento, ma anche l'impossibilità di sostituire il difensore; la mera difficoltà organizzativa non è sufficiente.
Articolo 1 del d.lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le norme del processo civile, tra cui quella sul rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
Articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986
In materia di imposta di registro consentono la rettifica del valore degli immobili quando il valore dichiarato non risulta corrispondente a quello effettivo, purché l'atto dell'Amministrazione sia adeguatamente motivato.
Stabilisce le regole sull'onere della prova; nel caso concreto la censura della società non ha dimostrato l'erroneità della valutazione dell'Amministrazione né l'insufficienza degli elementi indicati nell'avviso.
Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti; la decisione non ha ravvisato una violazione rilevante di tale disposizione.
Limita il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti o ai casi di motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria.
Articolo 111, comma 6, Cost. e articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impongono l'esistenza di una motivazione effettiva della sentenza; la nullità ricorre solo quando la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, impone al ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Una richiesta di rinvio dell'udienza per malattia o impedimento del difensore deve indicare e documentare anche l'impossibilità concreta di farsi sostituire; il solo certificato medico può non essere sufficiente.
- Dopo una sentenza d'appello, i vizi della sentenza di primo grado devono essere prospettati attraverso la critica alla decisione d'appello, perché quest'ultima sostituisce quella precedente.
- In Cassazione non è generalmente possibile contestare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure un'anomalia motivazionale radicale.
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare è normalmente considerato motivato quando individua con sufficiente precisione gli immobili e indica gli elementi oggettivi utilizzati per la stima, come dimensioni, classamento, destinazione e ubicazione.
- Il generico richiamo ad ulteriori elementi di stima non rende automaticamente illegittimo l'avviso se la motivazione principale consente al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e di difendersi.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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