Cassazione Civile, Ordinanza n. 17749/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce dalla tassazione, con imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, dell'atto istitutivo di un trust familiare denominato "Chiara-Lucia", stipulato tra il 16 e il 30 settembre 2010. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimi l'avviso di accertamento e la cartella, affermando che la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, conv. in l. 286/2006, fosse sufficiente a giustificare l'imposizione proporzionale, anche senza un effettivo trasferimento immobiliare, e anche se disponente, trustee e beneficiario finale coincidevano nella stessa persona fisica. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi, sostanzialmente denunciando la violazione delle norme sull'imposizione ipotecaria e catastale e dell'art. 53 Cost., oltre che dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione della loro eccezione: secondo loro la tassazione proporzionale sarebbe stata possibile solo in presenza di un effettivo trasferimento di ricchezza, cosa che nel trust autodichiarato non si verificava, poiché gli immobili restavano vincolati ma non trasferiti in senso reale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario dei contribuenti contro l'avviso di accertamento e la cartella. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato solo negli ultimi tempi, dopo una fase interpretativa controversa.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, d.l. 262/2006
La costituzione di un vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo e sufficiente presupposto impositivo per l'imposta di successione/donazione o per le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale; occorre un effettivo trasferimento di ricchezza.
Norma di conversione del d.l. 262/2006, richiamata quale base del regime fiscale del vincolo di destinazione.
art. 53 Cost.
La tassazione proporzionale è giustificata solo se vi è un effettivo indice di capacità contributiva, cioè un trasferimento stabile di ricchezza.
Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale presuppongono un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza idoneo a giustificare trascrizione e voltura catastale.
La Corte registra la censura di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, ma la decisione si fonda principalmente sull'errore di diritto della CTR.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti.
L. 364/1989
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust; il trust è considerato strumento meramente segregativo fino all'eventuale attribuzione finale.
Massime di principio
- La costituzione di un trust o di un vincolo di destinazione non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per l'applicazione in misura proporzionale delle imposte di successione/donazione, registro, ipotecaria e catastale.
- Perché vi sia tassazione proporzionale occorre un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza, non una mera attribuzione strumentale o segregativa.
- Nel trust, l'atto istitutivo e l'eventuale atto di dotazione patrimoniale sono normalmente atti strumentali alla segregazione e non determinano, da soli, un trasferimento imponibile; il momento rilevante, se esistente, è quello dell'attribuzione finale al beneficiario.
- Anche nel trust autodichiarato, in cui coincidono disponente, trustee e beneficiario finale, non è sufficiente la sola apposizione del vincolo di destinazione per giustificare l'imposizione proporzionale.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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