Cassazione Penale, Ordinanza n. 05565/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell'imputato. Ha inoltre disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corrette le valutazioni della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. La difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo l'insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, che avevano valorizzato lo scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo e la volontaria omissione dell'indicazione dei redditi di un componente del nucleo familiare. Ha poi ritenuto infondati i motivi sull'art. 131-bis c.p., sulle attenuanti generiche e sulla pena, reputando congrua e logicamente motivata la decisione di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in sede di merito; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la responsabilità dell'imputato per tale reato.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, alla luce del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo, il fatto non risulti speciale tenue.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi ostativi di preponderante rilievo, anche solo i precedenti penali dell'imputato, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La prova del dolo può essere desunta da dati fattuali oggettivi, come l'entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo e l'omissione consapevole di componenti rilevanti della situazione familiare.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il fatto presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e un'intensità del dolo incompatibile con la speciale tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi negativi di rilievo, quali la gravità del fatto e i precedenti penali, senza dover rispondere a ogni singola deduzione difensiva.
- La censura sulla dosimetria della pena non è ammissibile in cassazione se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della sanzione, in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità della decisione di merito.
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