Cassazione Civile, Ordinanza n. 10065/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia. L'agente aveva chiesto in giudizio di accertare l'inesistenza, nullità o invalidità del recesso operato dalla preponente e di ottenere le indennità di cessazione del rapporto, l'indennità di mancato preavviso e il risarcimento dei danni. La società preponente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di eccedenze provvigionali asseritamente dovute dall'agente per più annualità. In primo grado le domande dell'agente erano state rigettate, mentre era stata accolta la riconvenzionale della società. In appello, la corte territoriale aveva riconosciuto all'agente solo l'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che la clausola contrattuale che escludeva tale indennità in caso di risoluzione per inadempimento fosse vessatoria e quindi inefficace per difetto di specifica approvazione scritta; aveva invece confermato la legittimità della risoluzione per grave inadempimento dell'agente e la condanna di quest'ultimo alle eccedenze provvigionali. Nel ricorso per cassazione l'agente ha dedotto la violazione degli artt. 1341, 1342 e 1362 c.c., sostenendo che la clausola fosse in realtà una clausola vessatoria inserita in contratto per adesione e che, per effetto della sua inefficacia, spettasse l'indennità di preavviso; ha inoltre censurato il criterio di compensazione tra l'indennità riconosciuta e le eccedenze provvigionali. La società, con ricorso incidentale, ha contestato la qualificazione della clausola come vessatoria e la conseguente esclusione della sua efficacia, sostenendo che la cessazione immediata del rapporto per grave inadempimento escludeva in radice il diritto al preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i due motivi del ricorso incidentale della società preponente, ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda dell'agente volta a ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha quindi condannato l'agente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. La ratio decisiva è che la clausola non rientrava nell'ambito applicativo degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché il contratto non era stato predisposto come schema per una platea indifferenziata di aderenti né mediante moduli o formulari; inoltre, essendo stata accertata una risoluzione per grave inadempimento dell'agente e non un recesso ante tempus della preponente, mancava il presupposto stesso per pretendere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Norme richiamate
Le clausole onerose soggette a specifica approvazione scritta sono solo quelle rientranti nelle ipotesi legali previste per i contratti conclusi mediante condizioni generali predisposte da uno dei contraenti o mediante moduli o formulari; la disciplina non si applica a un contratto predisposto per una singola vicenda negoziale.
La necessità di specifica approvazione riguarda i contratti conclusi mediante moduli o formulari; non ricorre quando il regolamento negoziale non sia predisposto in serie per una pluralità indifferenziata di rapporti.
La doglianza sul canone ermeneutico è stata ritenuta generica e comunque non decisiva, perché fondata su un comportamento successivo della sola preponente e non su elementi interpretativi idonei a sovvertire il senso della clausola.
art. 12 delle preleggi
Richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione estensiva, ma non accolto come base decisiva della soluzione.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla clausola risolutiva espressa, la cui operatività è stata sostanzialmente confermata.
Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha escluso che la vicenda imponesse di riconoscere un diritto all'indennità di preavviso in presenza di risoluzione per inadempimento.
Richiamato dalle parti in relazione all'indennità di preavviso nel rapporto di agenzia; la Corte ha escluso la debenza dell'indennità poiché il rapporto si era risolto per grave inadempimento dell'agente, non per recesso senza preavviso della preponente.
Richiamato dal ricorrente principale per la disciplina delle spettanze di fine rapporto dell'agente; non è stato ritenuto decisivo ai fini della domanda sull'indennità di preavviso.
art. 10 CCNL Agenti Commercio
Richiamato dalle parti in relazione ai trattamenti economici di cessazione del rapporto; la Corte non lo ha utilizzato per fondare il riconoscimento dell'indennità di preavviso.
Consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso e di ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le clausole che escludono o regolano in modo sfavorevole diritti economici sono soggette a specifica approvazione scritta solo se inserite in contratti predisposti come condizioni generali o mediante moduli o formulari destinati a una pluralità indifferenziata di rapporti; non basta che il contratto sia semplicemente predisposto da una parte in relazione a una singola operazione.
- La qualificazione di una clausola come "vessatoria" ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. non può essere affermata in via astratta o tautologica, ma richiede la verifica del concreto contesto di formazione del contratto e della riconducibilità della clausola a una delle ipotesi legali tipiche.
- Se il rapporto si è sciolto per risoluzione dovuta al grave inadempimento dell'agente e non per recesso anticipato della preponente, non è configurabile un diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
- Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare direttamente la domanda infondata.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici deve indicare in modo concreto gli elementi interpretativi trascurati dal giudice di merito; richiami generici a buona fede o a comportamenti successivi di una sola parte non sono sufficienti a sovvertire l'accertamento compiuto.
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