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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28029/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto, originariamente stipulato con una società concedente poi divenuta Unicredit Leasing e successivamente ceduto a MB Credit Solutions. La concedente, a fronte del mancato pagamento di alcune somme, inviava una comunicazione del 16 dicembre 2011 all'utilizzatrice e ai fideiussori, chiedendo il pagamento dei canoni scaduti e la restituzione del bene; dopo la riconsegna dell'imbarcazione, il bene veniva rivenduto. La concedente chiedeva poi decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 101.381,78; il decreto veniva emesso per euro 70.038,09. In opposizione, l'utilizzatrice e i garanti sostenevano di avere pagato tutte le rate salvo la maxi rata finale, che il contratto si era risolto il 16 dicembre 2011, che il rapporto era di leasing traslativo e che, quindi, dovevano applicarsi l'art. 21 delle condizioni generali e l'art. 1526 c.c., con imputazione del ricavato della vendita del bene e conseguente diverso saldo; contestavano inoltre il computo degli interessi. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado. In cassazione i ricorrenti deducevano quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice di merito ritenuto ammissibile la modifica della domanda da risoluzione per inadempimento a richiesta di pagamento della maxi rata finale; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e travisamento della prova, sostenendo che la lettera del 16 dicembre 2011 attestasse la risoluzione del contratto e non la mera decadenza dall'opzione di riscatto; 3) violazione delle norme sulla clausola risolutiva espressa, perché la dichiarazione di volersi avvalere della clausola sarebbe stata irrevocabile una volta conosciuta; 4) violazione dell'art. 1526 c.c. e della L. 124/2017, assumendo che, essendo il leasing traslativo, andasse restituito quanto riscosso al netto di un equo compenso e che la nuova disciplina del leasing dovesse applicarsi alla fattispecie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e secondo l'evoluzione giurisprudenziale richiamata, sono ammesse le modificazioni della domanda che non introducono una pretesa "altra" o aggiuntiva, ma si limitano a specificare o a qualificare diversamente la medesima vicenda sostanziale e il medesimo bene della vita richiesto; nel caso concreto la creditrice non aveva mutato la domanda, avendo solo riformulato la fonte del credito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo dell'esatta riproduzione della lettera del 16 dicembre 2011 e perché risolto in una mera contrapposizione tra letture alternative della prova, oltre che in una censura di travisamento non deducibile nei limiti del ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, poiché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva accertato che la comunicazione non esprimeva una valida dichiarazione di risoluzione, ma soltanto la decadenza dall'opzione finale di riscatto e la richiesta di restituzione del bene e pagamento di quanto dovuto, in un rapporto ormai scaduto. Ha infine respinto il quarto motivo perché anch'esso non confrontato con la ratio decidendi: la disciplina dell'art. 1526 c.c. presuppone una domanda fondata sulla risoluzione per inadempimento, che nel caso era stata esclusa; inoltre la L. 124/2017 non aveva efficacia retroattiva e, secondo le Sezioni Unite richiamate, si applica solo ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento non si siano ancora verificati alla sua entrata in vigore. Condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché la domanda era stata solo diversamente qualificata, senza introdurre un bene della vita diverso.

  • art. 183 c.p.c.

    Consente, prima della trattazione, modifiche della domanda che non siano nuove in senso di ulteriori o aggiuntive, ma solo correzioni o specificazioni della pretesa originaria.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Per i documenti posti a base del motivo di ricorso è necessario trascriverne il contenuto rilevante e indicarne la produzione e la collocazione processuale; la mancata osservanza comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Usati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte esclude la fondatezza o l'ammissibilità delle censure secondo i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • artt. 1362, 1370 e 1371 c.c.

    Le doglianze interpretative sono state respinte perché non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa: occorre mostrare uno specifico scostamento dalle regole ermeneutiche da parte del giudice di merito.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla clausola risolutiva espressa, ma la Corte ha escluso che la lettera inviata integrasse un'effettiva dichiarazione di risoluzione.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della risoluzione, ma non applicato perché la Corte ha escluso che il rapporto si fosse risolto per inadempimento.

  • art. 1328 c.c.

    Invocato per l'irrevocabilità della proposta/accettazione o dichiarazione recettizia, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie come accertata.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato per la produzione degli effetti delle dichiarazioni recettizie, ma il motivo non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1526 c.c.

    È esclusa la sua applicazione perché presuppone una risoluzione per inadempimento del contratto, circostanza negata nel caso concreto.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140

    La disciplina positiva del leasing finanziario non ha effetti retroattivi e si applica solo ai rapporti nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di legittimità, la censura di ultrapetizione o mutamento della domanda va esclusa quando la parte attrice si limiti a specificare o a riqualificare giuridicamente la medesima vicenda sostanziale e il medesimo bene della vita già richiesto, senza introdurre una domanda ulteriore o diversa.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato su documenti, il ricorrente deve trascrivere o riprodurre il contenuto rilevante del documento, indicarne la produzione nei gradi di merito e la collocazione nel fascicolo di legittimità; in difetto la censura è inammissibile.
  • Le doglianze contro l'interpretazione del contratto o della prova non possono ridursi alla mera proposta di una lettura alternativa: in cassazione occorre indicare specificamente la violazione delle regole ermeneutiche o il reale travisamento, senza sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa o di risolvere il contratto deve essere letta in coerenza con il contenuto complessivo della comunicazione e con la ratio accertata dal giudice di merito; se questa interpreta la missiva come mera decadenza dall'opzione finale o come sollecito di pagamento, la censura che assuma una diversa lettura è inammissibile se non confronta tale ratio.
  • L'art. 1526 c.c. presuppone la risoluzione del contratto per inadempimento; se il giudice di merito esclude che il rapporto sia stato risolto per tale causa, la disciplina restitutoria propria della vendita con riserva di proprietà non può essere invocata per analogia sul leasing.
  • La L. n. 124 del 2017 sul leasing finanziario ha natura innovativa e non retroattiva: si applica ai rapporti per i quali i presupposti della risoluzione per inadempimento non si fossero ancora verificati alla sua entrata in vigore, non ai contratti già esauriti sul punto.
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Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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