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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25104/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una serie di episodi di truffa contestati a una soggetto che, secondo l'accusa e i giudici di merito, operava come titolare di una struttura di intermediazione assicurativa denominata Kanto Assicurazioni, ritenuta fittizia e non operativa nel periodo dei fatti. Le persone offese avevano sottoscritto con lei contratti/polizze che la difesa qualificava invece come rapporti civilistici o prestiti privati, sostenendo che la Kanto Assicurazioni fosse stata trasformata in ditta individuale regolarmente iscritta al RUI e che, quindi, mancassero artifizi, raggiri e dolo iniziale. La Corte di appello aveva dichiarato prescritte solo due contestazioni, rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, con statuizioni civili. Nel ricorso per cassazione si deducevano: omessa o apparente motivazione; travisamento della prova e mancata valutazione della documentazione difensiva; insussistenza della fittizietà della struttura e della mancata abilitazione; insussistenza dell'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio; assenza di artifizi e raggiri e di dolo iniziale; violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; diniego immotivato delle attenuanti generiche; erroneità delle provvisionali e delle statuizioni civili; nonché prescrizione di alcuni capi. La difesa lamentava anche che alcuni originali documentali sequestrati non fossero stati messi a disposizione, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente reiterativi delle censure già proposte in appello e già confutate con motivazione congrua dalla Corte territoriale. In particolare ha ritenuto logicamente e adeguatamente motivato l'accertamento degli artifici e raggiri, della attendibilità delle persone offese, della fittizietà/inoperatività della struttura nel periodo rilevante, della sussistenza del dolo iniziale e della configurabilità dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera. Ha respinto anche le doglianze sulla mancanza degli originali documentali, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione delle provvisionali, richiamando il limite del sindacato di legittimità. L'eccezione di prescrizione è stata reputata infondata, anche perché il termine non risultava maturato alla data di lettura del dispositivo della sentenza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata invece rigettata la richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, ritenuta integrata da artifici e raggiri, induzione in errore e ingiusto profitto nella vicenda concreta

  • art. 61, comma primo, n. 11, c.p.

    aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera; può sussistere anche se l'attività esercitata sia in concreto fittizia o irregolare, quando la qualità professionale spenduta abbia generato il rapporto fiduciario sfruttato per l'inganno

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione all'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse raggiunto una valutazione logica e coerente della prova

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente o mancante

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di requisiti della motivazione della sentenza

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    invocato per asserita omessa valutazione dei motivi di appello e lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la nullità

  • artt. 187, 190 e 192 c.p.p.

    richiamati dalla difesa in tema di oggetto della prova, ammissione e valutazione degli elementi probatori

  • art. 194 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di prova testimoniale

  • artt. 538 e ss. c.p.p.

    richiamati dalla difesa in relazione alle statuizioni civili

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha valorizzato l'assenza di elementi positivi e di risarcimento

  • art. 157 c.p.

    richiamato per la prescrizione; la Corte ha escluso la maturazione del termine alla data rilevante

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla difesa sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a tutela del giusto processo e della motivazione effettiva

  • Codice delle Assicurazioni

    richiamato dalla difesa per contestare la fittizietà della struttura e la legittimazione dell'attività svolta

  • Reg. IVASS n. 40/2008

    richiamato dalla difesa in tema di iscrizione e abilitazione degli intermediari assicurativi

Massime di principio

  • Nel delitto di truffa contrattuale, il discrimine rispetto alla mera inadempienza civilistica risiede nel dolo iniziale: la rilevanza penale sussiste quando l'agente, sin dalla stipulazione o dall'avvio del rapporto, usa artifizi o raggiri per determinare la vittima alla disposizione patrimoniale.
  • L'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera è configurabile anche se l'attività professionale esercitata sia in concreto fittizia o irregolare, purché la qualità professionale spesa abbia creato il rapporto fiduciario poi strumentalizzato per il raggiro.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica, coerente e non manifestamente contraddittoria sulle ragioni della condanna.
  • La mancata disponibilità di documenti originali non determina di per sé nullità o insussistenza della prova quando il giudice di merito abbia spiegato che la ricostruzione fattuale trova comunque riscontro in altre fonti probatorie attendibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi da valorizzare, non essendo necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • La statuizione sulla provvisionale, essendo delibativa e non definitiva, non è ordinariamente censurabile in cassazione come autonoma questione di merito.
  • Ai fini della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non quello successivo del deposito della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiDolo eventualePrescrizione del reato

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