Cassazione Penale, Sentenza n. 25104/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una serie di episodi di truffa contestati a una soggetto che, secondo l'accusa e i giudici di merito, operava come titolare di una struttura di intermediazione assicurativa denominata Kanto Assicurazioni, ritenuta fittizia e non operativa nel periodo dei fatti. Le persone offese avevano sottoscritto con lei contratti/polizze che la difesa qualificava invece come rapporti civilistici o prestiti privati, sostenendo che la Kanto Assicurazioni fosse stata trasformata in ditta individuale regolarmente iscritta al RUI e che, quindi, mancassero artifizi, raggiri e dolo iniziale. La Corte di appello aveva dichiarato prescritte solo due contestazioni, rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, con statuizioni civili. Nel ricorso per cassazione si deducevano: omessa o apparente motivazione; travisamento della prova e mancata valutazione della documentazione difensiva; insussistenza della fittizietà della struttura e della mancata abilitazione; insussistenza dell'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio; assenza di artifizi e raggiri e di dolo iniziale; violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; diniego immotivato delle attenuanti generiche; erroneità delle provvisionali e delle statuizioni civili; nonché prescrizione di alcuni capi. La difesa lamentava anche che alcuni originali documentali sequestrati non fossero stati messi a disposizione, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente reiterativi delle censure già proposte in appello e già confutate con motivazione congrua dalla Corte territoriale. In particolare ha ritenuto logicamente e adeguatamente motivato l'accertamento degli artifici e raggiri, della attendibilità delle persone offese, della fittizietà/inoperatività della struttura nel periodo rilevante, della sussistenza del dolo iniziale e della configurabilità dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera. Ha respinto anche le doglianze sulla mancanza degli originali documentali, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione delle provvisionali, richiamando il limite del sindacato di legittimità. L'eccezione di prescrizione è stata reputata infondata, anche perché il termine non risultava maturato alla data di lettura del dispositivo della sentenza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata invece rigettata la richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma incriminatrice della truffa, ritenuta integrata da artifici e raggiri, induzione in errore e ingiusto profitto nella vicenda concreta
art. 61, comma primo, n. 11, c.p.
aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera; può sussistere anche se l'attività esercitata sia in concreto fittizia o irregolare, quando la qualità professionale spenduta abbia generato il rapporto fiduciario sfruttato per l'inganno
richiamato dalla difesa in relazione all'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse raggiunto una valutazione logica e coerente della prova
richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente o mancante
richiamato dalla difesa in tema di requisiti della motivazione della sentenza
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
invocato per asserita omessa valutazione dei motivi di appello e lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la nullità
richiamati dalla difesa in tema di oggetto della prova, ammissione e valutazione degli elementi probatori
richiamato dalla difesa in tema di prova testimoniale
richiamati dalla difesa in relazione alle statuizioni civili
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha valorizzato l'assenza di elementi positivi e di risarcimento
richiamato per la prescrizione; la Corte ha escluso la maturazione del termine alla data rilevante
base normativa della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 24 Cost.
richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dalla difesa sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 6 CEDU
richiamato dalla difesa a tutela del giusto processo e della motivazione effettiva
richiamato dalla difesa per contestare la fittizietà della struttura e la legittimazione dell'attività svolta
Reg. IVASS n. 40/2008
richiamato dalla difesa in tema di iscrizione e abilitazione degli intermediari assicurativi
Massime di principio
- Nel delitto di truffa contrattuale, il discrimine rispetto alla mera inadempienza civilistica risiede nel dolo iniziale: la rilevanza penale sussiste quando l'agente, sin dalla stipulazione o dall'avvio del rapporto, usa artifizi o raggiri per determinare la vittima alla disposizione patrimoniale.
- L'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera è configurabile anche se l'attività professionale esercitata sia in concreto fittizia o irregolare, purché la qualità professionale spesa abbia creato il rapporto fiduciario poi strumentalizzato per il raggiro.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica, coerente e non manifestamente contraddittoria sulle ragioni della condanna.
- La mancata disponibilità di documenti originali non determina di per sé nullità o insussistenza della prova quando il giudice di merito abbia spiegato che la ricostruzione fattuale trova comunque riscontro in altre fonti probatorie attendibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi da valorizzare, non essendo necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La statuizione sulla provvisionale, essendo delibativa e non definitiva, non è ordinariamente censurabile in cassazione come autonoma questione di merito.
- Ai fini della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, non quello successivo del deposito della motivazione.
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