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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11862/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il pagamento di oltre 316 mila euro nei confronti di due fideiussori di una società in accomandita semplice, sulla base di una fideiussione bancaria rilasciata a garanzia delle obbligazioni della società garantita. Dopo l’avvio dell’esecuzione forzata, i debitori hanno proposto opposizione deducendo la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, in relazione alle clausole del modello ABI (reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza) ritenute frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme costituzionali, civilistiche, antitrust e processuali, sostenendo che la nullità da intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l. n. 287/1990 possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non solo dal consumatore, e che la Corte d’appello avesse erroneamente ricondotto la questione alla tutela consumeristica, negando loro la possibilità di far valere la nullità anche in sede esecutiva. Hanno inoltre chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a una rivisitazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la qualità di consumatori in capo ai fideiussori, poiché il contratto di garanzia era funzionalmente collegato all’attività imprenditoriale della società garantita: uno dei garanti era socio accomandatario con partecipazione rilevante ed era fallito in estensione, l’altro era socio accomandante e delegato ad operare sul conto corrente da cui era sorto il credito. La Corte ha quindi applicato il principio per cui i rimedi elaborati in tema di decreto ingiuntivo non opposto e clausole abusive operano solo nei rapporti tra professionista e consumatore, non estendendosi a ogni ipotesi di distorsione della concorrenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma la Corte non ne svolge un autonomo approfondimento, ritenendo inammissibile la doglianza

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    la nullità invocata dai ricorrenti viene ricondotta alla disciplina antitrust, ma la Corte rileva che, nel caso concreto, non risultava integrato il presupposto per la tutela consumeristica invocata dalla Corte d’appello

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come base della nullità dedotta, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare fatti già accertati

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nell’ambito della dedotta nullità delle clausole fideiussorie

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della rilevabilità della nullità, ma senza esito favorevole in sede di legittimità

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibilità di far valere la nullità anche dopo decreto ingiuntivo non opposto

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una censura che, sotto la veste di violazione di legge, richieda una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • La tutela elaborata in materia di clausole abusive e decreto ingiuntivo non opposto opera nei rapporti tra professionista e consumatore e non può essere automaticamente estesa a qualsiasi pretesa nullità collegata a violazioni antitrust.
  • Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno verificati con riguardo alle parti del contratto di garanzia, ma la qualità di consumatore è esclusa quando la fideiussione sia prestata per finalità inerenti o funzionali all’attività imprenditoriale garantita.
  • La nullità derivante da intese anticoncorrenziali può essere fatta valere da chi vi abbia interesse, ma la sua deduzione deve essere coerente con la concreta posizione soggettiva della parte e con i limiti del sindacato di legittimità.
  • L’accertamento del collegamento tra il garante e l’attività della società garantita costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneClausole vessatorieAzienda
RamiProcesso civileContrattiConsumatoriCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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