Cassazione Penale, Sentenza n. 00830/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva applicato a Giuseppe Battaglia la misura cautelare della custodia in carcere per essere gravemente indiziato del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., commi 1, 3, 4 e 6), con l'aggravante dell'art. 71 d.lgs. n. 159/2011. Le imputazioni riguardavano la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale (mandamento Tommaso Natale-San Lorenzo) e, in particolare, la partecipazione a riunioni per scambio di informazioni e programmazione criminale, il coinvolgimento nel controllo del gioco illegale e delle scommesse sotto la direzione di Francesco Stagno, la partecipazione alla gestione "mafiosa" di un’impresa edile e alla spartizione del litorale di Barcarello, nonché l'esecuzione di ordini del sodalizio. Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi a suo carico, denunciando che l'ordinanza avrebbe illegittimamente tratto una presunzione di appartenenza attuale dalla precedente condanna definitiva e che le intercettazioni citate non dimostrerebbero la sua perdurante partecipazione al sodalizio, ma al più rapporti occasionali o professionali con soggetti ritenuti vicini alla cosca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, valorizzando la precedente condanna del ricorrente unitamente ad elementi emersi dalle intercettazioni e dalle investigazioni (uso del plurale nelle indicazioni agli interlocutori delle agenzie di scommesse, contatti per la sicurezza del cantiere dell'ex motel Agip e scambio di informazioni sulla appartenenza a articolazioni di Cosa Nostra) idonei a denotare una perdurante partecipazione al sodalizio nel periodo successivo alla precedente condanna. La Cassazione ha inoltre ribadito i principi relativi alla valutazione delle intercettazioni come fonte diretta di prova in sede cautelare e il limite del riesame di legittimità, che controlla la congruenza e la logicità della motivazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. es. c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (precedente condanna, intercettazioni e contatti investigativi) fossero compatibili con una partecipazione stabile e funzionale al sodalizio, idonea a fondare i "gravi indizi" richiesti per la misura cautelare.
Aggravante contestata per avere commesso i fatti in periodo di applicazione di misura di prevenzione personale o nei tre anni successivi; la Corte non ha messo in discussione l'aggravante (il ricorso non la riguardava).
Norma richiamata nel motivo di ricorso (inosservanza e erronea applicazione): la Corte di legittimità ha valutato che il giudice del riesame ha rispettato i criteri di valutazione degli indizi e non ha commesso vizio tale da giustificare l'annullamento.
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione probatoria: la Corte ha ribadito che in sede cautelare non si applicano i criteri più stringenti del giudizio di merito (art. 192, comma 2) e che le intercettazioni possono costituire prova diretta senza ulteriore riscontro (comma 3), purché valutate con coerenza logica.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per contestare inosservanza di norme e carenze motivazionali; la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di limitazione della riproduzione del motivo di ricorso nei limiti consentiti; il motivo è stato esaminato nei limiti previsti dalla norma.
Richiamata in relazione all'udienza allorché la pubblica accusa ha discusso; la Corte ha proceduto alla decisione anche in assenza della comparizione della difesa.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria per la comunicazione degli esiti del provvedimento.
Massime di principio
- La precedente condanna per associazione mafiosa può essere valorizzata in sede cautelare come elemento indiziario a supporto della perdurante partecipazione, ma non opera automaticamente come presunzione assoluta di appartenenza: è necessario che sia valutata insieme ad altri elementi concreti.
- In sede di misure cautelari il livello probatorio richiesto è quello dei "gravi indizi di colpevolezza", più basso rispetto al giudizio di merito; pertanto intercettazioni e altre attività tecniche, se logicamente interpretate e inserite in un quadro indiziario coerente, possono giustificare la custodia cautelare.
- Le intercettazioni, se del contenuto interpretabile in modo chiaro e contestualizzato, possono costituire fonte diretta di prova senza obbligo di ulteriore riscontro, ma il giudice deve motivare in modo lineare e coerente il significato attribuito alle conversazioni.
- La Corte di Cassazione, nel controllo sui provvedimenti cautelari, verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito e non entra in una rivalutazione completa della prova; le censure difensive sono rilevabili solo se la motivazione risulta manifestamente illogica, contraddittoria o priva di fondamento.
- Contatti professionali o conversazioni con soggetti vicini alla criminalità organizzata non bastano di per sé a provare partecipazione mafiosa: è necessaria una valutazione complessiva che evidenzi ruoli, comportamenti ripetuti e contributi funzionali al sodalizio.
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