Cassazione Penale, Sentenza n. 39271/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impedimento alla concessione del permesso premio: il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di permesso premio deducendo carenza o apparenza della motivazione (violazione art. 125 co.3 c.p.p.), omissione di valutazione delle doglianze rilevanti ai sensi degli artt. 2 e 25 Cost. e art. 7 CEDU, e censurando l'applicazione dell'art. 4‑bis legge 26 luglio 1975, n. 354 a condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della normativa ostativa, nonché sostenendo che la pena relativa al delitto di 416‑bis era già stata interamente espiata e quindi non poteva essere fatto gravare il regime ostativo sul resto della pena.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: le norme sul trattamento ed esecuzione della pena non sono norme penali e possono applicarsi nella versione vigente al tempo dell'espiazione anche se più sfavorevoli; va effettuata distinzione tra modifiche che incidono sulle 'modalità esecutive' (applicabili) e quelle che mutano la natura della pena (non applicabili). Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 e giurisprudenza della Cassazione (Tornese, Lorusso), la Corte ha confermato che il regime differenziato e le norme ostative possono trovare applicazione anche quando la parte di pena relativa a reati ostativi sia già stata espiata, e ha ritenuto in ogni caso che l'errato richiamo del termine per il reclamo (24 ore anziché 15 giorni) fosse inoffensivo. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
La Corte ha considerato rilevante la disciplina ostativa di cui all'art. 4‑bis in relazione all'esecuzione della pena, ritenendo che l'applicazione della disciplina penitenziaria sopravvenuta non sia vietata dall'art. 25 Cost. se attiene alle modalità esecutive della pena
art. 41‑bis ord. pen. (comma 2, ultima parte)
Il regime detentivo differenziato può essere disposto anche quando sia stata già espiata la parte di pena relativa ai delitti indicati dall'art. 4‑bis; la pena unificata va considerata unica ai fini dell'applicazione del regime speciale
art. 25 Cost.
Il divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole non si estende alle norme che disciplinano le modalità esecutive della pena, salvo che la norma sopravvenuta determini una profonda trasformazione della natura della pena
sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2020
Interpretazione chiave: distingue le modifiche che incidono soltanto sulle modalità esecutive (applicabili retroattivamente) da quelle che modificano la natura della pena; riconosce però che, se un condannato abbia già maturato i requisiti per il beneficio prima dell'entrata in vigore della legge peggiorativa, il rifiuto del beneficio può violare i principi di uguaglianza e finalismo rieducativo
art. 2 cod. pen. (riferimento dottrinale/interpretativo)
Richiamato per affermare che le regole di trattamento penitenziario attengono alle modalità esecutive della pena e non costituiscono norme penali soggette al divieto di retroattività
Norma processuale richiamata nella censura di carenza di motivazione relativa al provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata dalle doglianze del ricorrente
Giurisprudenza Cassazione: Sez.1 n. 36706/15-06-2021 (Tornese) e Sez.1 n. 18790/06-02-2015 (Lorusso)
Richiamate in favore della tesi che il regime speciale e le norme attinenti all'esecuzione possono applicarsi anche se è stata espiata la parte di pena relativa ai reati ostativi; il provvedimento unificativo considera la pena come unica agli effetti del regime
Massime di principio
- Le norme relative alle modalità esecutive della pena (trattamento, permessi premio, regime differenziato) possono essere applicate nella versione vigente al momento dell'espiazione anche se più sfavorevoli rispetto alla norma in vigore al tempo del fatto, salvo che la norma sopravvenuta trasformi in modo sostanziale la natura della pena.
- Il regime differenziato ex art. 41‑bis e le regole ostative ex art. 4‑bis possono essere disposti anche quando la parte di pena relativa a reati ostativi sia già stata espiata; in caso di unificazione delle pene la pena va considerata unica ai fini dell'applicazione del regime.
- L'errore formale nell'indicazione del termine per proporre reclamo non è automaticamente lesivo del diritto di difesa se non ha realmente impedito l'esercizio del rimedio o la predisposizione di una difesa effettiva.
- Restano salvi i limiti derivanti dai principi costituzionali di uguaglianza e dal finalismo rieducativo: se il condannato aveva già maturato concretamente i requisiti per il beneficio prima dell'entrata in vigore della norma peggiorativa, il diniego può integrare violazione costituzionale.
- Nel valutare istanze di benefici (es. permessi premio) per detenuti con condanne per reati con profili ostativi occorre considerare la totalità del percorso esecutivo e l'eventuale effetto del provvedimento di unificazione delle pene; non è sufficiente sostenere che la pena ostativa è 'già scontata' senza fare riferimento alla complessiva unificazione e al regime esecutivo.
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