Cassazione Civile, Ordinanza n. 24916/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel primo semestre del 2010 un avvocato ottenne dal giudice di pace di Roma numerosi decreti ingiuntivi nei confronti di una cooperativa edilizia per il pagamento di compensi professionali relativi a più incarichi. Nel presente giudizio la cooperativa propose opposizione a uno di tali decreti, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione la cooperativa dedusse, in sintesi: illegittimo frazionamento del credito per la proposizione di molteplici azioni monitorie su base asseritamente unitaria; omesso esame di fatti decisivi sull'unitarietà del rapporto; giudicato esterno derivante da altra sentenza tra le stesse parti che aveva dichiarato improponibile un'altra domanda per frazionamento abusivo; violazione delle regole sull'onere della prova e sull'inadempimento in relazione all'eccezione di pagamento; contestazioni sulla prova scritta dei compensi, sulla data certa del preavviso di parcella, sulla sottoscrizione del presidente della cooperativa e sul potere di quest'ultimo di impegnare l'ente; mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale; erronea applicazione degli interessi da transazione commerciale. La Corte ha accolto il primo motivo nei profili relativi al divieto di frazionamento del credito, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente concentrato l'attenzione sull'assenza di un unico incarico professionale, mentre il corretto criterio riguarda anche crediti distinti ma analoghi, fondati su fatti costitutivi analoghi e inseriti in una relazione unitaria tra le parti. Ha invece respinto la censura sul giudicato esterno, affermando che la statuizione processuale di improponibilità non spiega efficacia preclusiva in altri giudizi tra le stesse parti. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà applicare il principio secondo cui anche domande relative a crediti distinti ma analoghi, sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, non possono essere proposte separatamente salvo un interesse oggettivo alla tutela frazionata. È stata invece esclusa l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi in altro giudizio sulla diversa questione processuale della improponibilità. Le restanti censure sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
richiamato come fonte dei doveri di correttezza nell'esecuzione e nella gestione del rapporto
richiamato per affermare che la buona fede impone di non aggravare ingiustificatamente la posizione della controparte
richiamato nelle censure sull'onere della prova, ma non come ratio decisoria accolta
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di inadempimento e prova del credito
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di imputazione dei pagamenti
richiamato nelle censure sulla valutazione del comportamento processuale e delle allegazioni delle parti
richiamato con riguardo alla contestazione della data certa del preavviso di parcella
richiamati per la contestazione dell'interpretazione della clausola 'per presa visione ed accettazione'
richiamato nelle censure interpretative della clausola predisposta dal professionista
richiamato nelle censure interpretative della clausola predisposta dal professionista
richiamato nelle censure sulla natura ricognitiva dell'atto sottoscritto
richiamato nelle censure sulla natura ricognitiva dell'atto sottoscritto
richiamato dalla ricorrente sulla rappresentanza della cooperativa; la Corte riporta la censura ma non la decide nel merito
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della cooperativa e dei poteri rappresentativi
richiamato nella censura sulla mancanza del parere di congruità dell'ordine professionale
richiamato nella censura sugli interessi; la Corte non decide sul punto perché assorbito
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del divieto di abuso dello strumento processuale e del giusto processo
richiamato in relazione al dovere del giudice di sollevare la questione del frazionamento e provocare il contraddittorio
richiamato come norma che impone il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
richiamato nel principio di diritto finale come possibilità di cumulo oggettivo delle domande
richiamato per il dovere di lealtà e probità delle parti e dei difensori
art. 49 codice deontologico forense
richiamato quale precedente in tema di plurime iniziative giudiziarie dell'avvocato contro il cliente
richiamato per chiarire che il 'medesimo fatto costitutivo' non coincide con l'identità tecnica del rapporto obbligatorio
Massime di principio
- È vietato frazionare in separati giudizi crediti analoghi per oggetto e titolo quando essi nascono da una relazione unitaria tra le parti e ciò comporti una tutela processuale artificiosamente frammentata, salvo che il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla trattazione separata.
- Il divieto di frazionamento non riguarda solo il singolo credito unitario, ma può estendersi anche a crediti distinti e autonomi, purché fondati su fatti costitutivi analoghi e inseriti nella medesima vicenda sostanziale tra le parti.
- Nel valutare l'abusivo frazionamento occorre guardare alla relazione concreta tra le parti e non soltanto all'esistenza di un unico incarico o di un unico titolo tecnico-giuridico: il termine 'medesimo rapporto' va inteso in senso storico-fenomenologico.
- L'aggettivo 'medesimo' riferito al fatto costitutivo deve essere inteso in senso qualitativo e non meramente identitario: rilevano fatti storicamente distinti ma analoghi, idonei a generare crediti giuridicamente simili.
- La violazione del divieto di frazionamento determina l'improponibilità della domanda, quale vizio processuale rilevabile dal giudice, ma non impedisce la riproposizione della domanda congiunta o cumulata nei limiti consentiti.
- La pronuncia che dichiara l'improponibilità della domanda per frazionamento abusivo ha natura processuale e non spiega, di regola, efficacia preclusiva esterna su altri giudizi tra le stesse parti in ordine alla medesima questione.
- La gestione unitaria delle pretese creditorie analoghe è funzionale a evitare duplicazioni istruttorie, dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale, aggravio di spese e rischio di giudicati contrastanti.
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