Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17944/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo originariamente emesso in favore di una banca e poi, secondo la prospettazione della creditrice intimante, trasferito mediante una سلسلة di cessioni successive fino alla società intimante. In primo e secondo grado l'opposizione è stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., degli artt. 1 e 4 l. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., sostenendo che la creditrice non avesse provato la propria legittimazione sostanziale e processuale: la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la mera notificazione al debitore delle cessioni, confondendo l'avviso/notifica della cessione con la prova dell'effettiva stipulazione dei contratti di cessione e dell'inclusione dello specifico credito nell'ultima cessione in blocco. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il credito fosse prescritto e che non vi fossero idonei atti interruttivi; tale motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato sufficiente la sola prova della notificazione della cessione al debitore ceduto. Ha ribadito che la notificazione ex art. 1264 c.c. rileva solo per l'efficacia della cessione verso il debitore e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non prova di per sé l'effettivo trasferimento del credito né la legittimazione sostanziale del preteso cessionario quando tale qualità sia contestata. Ha inoltre precisato, per le cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova automatica della cessione se l'esistenza del contratto è contestata; può al più fungere da indizio. Se invece non è contestata l'esistenza della cessione in blocco ma solo l'inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto, l'avviso in Gazzetta può bastare solo se le indicazioni siano sufficientemente precise da consentire la sicura riconducibilità del credito. Poiché nel caso concreto non era stata accertata né la prova dei tre contratti di cessione richiamati né, per l'ultima cessione in blocco, l'effettiva inclusione del credito nel blocco, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    individua il rimedio utilizzato dal debitore per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente.

  • art. 1264 c.c.

    la notificazione della cessione al debitore ceduto rileva per l'efficacia della cessione nei suoi confronti e per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non costituisce di per sé prova dell'effettivo trasferimento del credito.

  • art. 2697 c.c.

    la prova della cessione e della legittimazione sostanziale del cessionario grava su chi agisce come creditore, quando la cessione sia contestata.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    nelle cessioni di crediti in blocco la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore, ma non vale automaticamente come prova dell'esistenza della cessione se questa è contestata; può rilevare come indizio o come elemento utile a identificare il credito ceduto se la cessione in blocco non è contestata.

  • art. 1 l. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina delle cessioni di crediti e della legittimazione del cessionario.

  • art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina delle cessioni di crediti e della legittimazione del cessionario.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria del diritto di credito; il relativo motivo è stato però assorbito.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il debitore contesta la legittimazione del soggetto che agisce come cessionario, la cessione del credito deve essere provata autonomamente; la sola notificazione al debitore non basta a dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.
  • La notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. ha funzione di efficacia verso il debitore e di esclusione dell'effetto liberatorio del pagamento al cedente, ma è distinta dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione.
  • Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore, ma non prova automaticamente la cessione se il debitore contesta l'esistenza del contratto; può al più costituire un indizio.
  • Se non è contestata l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco, ma solo l'inclusione del singolo credito nel blocco ceduto, l'avviso pubblicato può essere sufficiente solo quando descriva i crediti ceduti con caratteristiche tali da consentire la sicura riconducibilità del credito controverso.
  • L'onere di dimostrare la sequenza traslativa e, se necessario, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione incombe sul soggetto che si afferma cessionario, salvo non contestazione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.