Cassazione Civile, Ordinanza n. 11022/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 1996. La società ricorrente sosteneva di essere la continuazione del medesimo soggetto che aveva maturato il credito in precedenza, nonostante cambi di denominazione, sede e forma societaria, mentre l’Ufficio negava il rimborso assumendo che il credito appartenesse a un’altra società, cessata e/o non coincidente con la richiedente. Dopo un primo ciclo di giudizio conclusosi con cassazione con rinvio per contraddittorietà della motivazione, la CTR ha nuovamente rigettato l’appello ritenendo non provata l’identità soggettiva tra la società originaria e quella istante, valorizzando l’assenza di una visura camerale storica aggiornata. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia i cambi di denominazione, sede e forma societaria risultanti da atti pubblici; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, per mancata valutazione del materiale probatorio prodotto; 3) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR spiegato perché la documentazione non dimostrasse la continuità soggettiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché il giudice di merito aveva comunque esplicitato la ragione del rigetto, cioè la ritenuta mancanza di prova della continuità soggettiva tra le società, in assenza di una visura camerale aggiornata. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente esaminato il fatto storico costituito dalle trasformazioni societarie emergenti dagli atti pubblici prodotti e che la valutazione delle prove non poteva limitarsi alla sola visura camerale, essendo rilevante anche la documentazione negoziale/pubblicistica relativa alle vicende societarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la dedotta violazione è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, non era inesistente né meramente apparente.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato rispettato dalla CTR quanto al terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo e non più la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
richiamato per censurare il mancato esame del materiale probatorio allegato dalle parti.
richiamato per sostenere la violazione dei poteri istruttori e del regime probatorio nel processo tributario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte rileva che la ricorrente aveva assolto all’onere di specificità indicando i documenti, trascrivendone il contenuto rilevante e precisando dove fossero stati prodotti nei gradi di merito.
richiamato per affermare che trasformazione, fusione e altre vicende modificative non escludono di per sé la continuità del soggetto giuridico.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione, meramente apparente, incoerente in modo irriducibile o incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L’omesso esame di un fatto decisivo può essere denunciato solo quando il fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non sia stato considerato dal giudice di merito; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, che può selezionare gli elementi ritenuti più attendibili senza dover confutare espressamente ogni altro elemento probatorio, purché la motivazione sia effettiva e non apparente.
- In tema di continuità soggettiva di una società, il trasferimento della sede all’estero e le successive modifiche di denominazione o forma societaria non comportano automaticamente la cessazione del soggetto giuridico né l’estinzione della sua posizione fiscale, quando la legge applicabile consenta la persistenza della persona giuridica.
- La prova delle vicende evolutive di una società può desumersi anche dagli atti pubblici che hanno disposto la trasformazione o il trasferimento; la visura camerale è strumento di pubblicità e riepilogo, non necessariamente l’unico documento idoneo a dimostrare la continuità soggettiva.
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