Cassazione Penale, Sentenza n. 43787/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per tentata estorsione (tutti) e per lesioni (solo Buica). Buica deduce un unico motivo di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove (art.192 c.p.p.), in pratica richiedendo una rivalutazione fattuale. Ciuraru e Minai articolano un ricorso con tre motivi: 1) indebita applicazione/inosservanza dell'art.131-bis c.p. (menzionato in intestazione ma non sviluppato); 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione per presunzioni apodittiche circa il profitto/condotta (art.606 lett. e c.p.p.); 3) plurimi profili (inosservanza della legge penale, mancanza dell'elemento soggettivo, errore di persona, assenza di prova di concorso, inidoneità dei comportamenti) sintetizzati in modo molto sommario. In sostanza i ricorrenti contestano la ricostruzione fattuale dell'appello, la presunta assenza di prova del loro concorso e la fondatezza giuridica delle qualificazioni di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) il motivo di Buica mirava a una rivalutazione del fatto e pertanto fosse manifestamente infondato poiché la cassazione è un controllo di diritto, non di merito; la sentenza di appello fornisce sufficiente motivazione circa l'identificazione di Buica come colui che spinse la vittima e circa l'effetto intimidatorio dell'accerchiamento. 2) Il ricorso congiunto di Ciuraru e Minai è stato ritenuto confuso e generico: profili enunciati ma non sviluppati, causa petendi non individuabile, violazione dei requisiti di art.581 c.p.p.; i singoli motivi sono incompleti, generici o del tutto apodittici, perciò inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato riassunto ai sensi della disposizione
richiamato come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura prevista per la trattazione)
invocato da Buica per censurare la motivazione sulla valutazione delle prove; la Corte ha richiamato il principio che la cassazione non può essere usata per rinnovare il giudizio di fatto
menzionato in intestazione dai ricorrenti Ciuraru e Minai ma non sviluppato; la Corte rileva l'assenza di argomentazione effettiva sul punto e quindi lo esclude dalla valutazione
norma che individua i vizi di motivazione esperibili in cassazione; i ricorrenti hanno richiamato vizi di motivazione ma la Corte li ha ritenuti esposti in modo generico e non adeguatamente inquadrati ai sensi di questa disposizione
richiesti i requisiti di forma e contenuto del ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorsi fossero viziati per incompletezza, genericità e disordine tali da violare tali requisiti
applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma a titolo di ammenda (equo determinata in euro 3.000,00)
Massime di principio
- La Cassazione esercita controllo di diritto: non sostituisce il giudizio di merito né riesamina liberamente le valutazioni probatorie; i motivi che mirano a una rivalutazione fattuale sono tipicamente inammissibili
- I ricorsi devono essere chiari, coerenti e sviluppare i profili di doglianza in modo specifico: enunciazioni generiche o non approfondite (o contraddittorie rispetto all'intestazione) portano all'inammissibilità
- Per censurare la motivazione della sentenza impugnata occorre indicare concretamente il vizio logico-giuridico o la violazione della legge processuale (art.606 c.p.p.); mere contestazioni assertive non bastano
- Se si invoca l'erronea applicazione di una norma sostanziale (es. art.131-bis c.p.) è necessario spiegare come la norma sia stata male interpretata o applicata; la sola menzione non è sufficiente
- La violazione dei requisiti formali del ricorso (art.581 c.p.p.) e l'esposizione disordinata possono determinare l'inammissibilità anche in assenza di questioni sostanziali fondate
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussiste colpa nella presentazione del ricorso, anche ammende (art.616 c.p.p.); è quindi importante valutare la fondatezza e la completezza del ricorso prima di proseguirne
- Quando si contesta l'identificazione di un imputato o il concorso nel reato, è necessario indicare elementi probatori concreti che dimostrino l'errore dell'accertamento di merito, non solo deduzioni generiche
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