Cassazione Civile, Ordinanza n. 15059/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da un soggetto condannato in un precedente giudizio a pagare una somma pari alle residue rate di un mutuo ipotecario non ancora estinto, gravante su un immobile da lui venduto. Il ricorrente sosteneva che il credito azionato in executivis fosse venuto meno perché il mutuo era stato poi estinto da un coerede della cointestataria del mutuo stesso, e chiedeva anche di poter chiamare in causa tale soggetto. Nei gradi di merito l'opposizione è stata rigettata, ritenendosi che il pagamento del mutuo da parte del coerede, con provvista messa a disposizione dall'acquirente dell'immobile, non estinguesse l'obbligo del debitore verso la creditrice titolare del titolo esecutivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 1260, comma 1, e 1415, comma 2, c.c., sostenendo che la scrittura privata qualificata come delega di pagamento celasse in realtà una cessione del credito e comportasse la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando innanzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata specificazione e localizzazione degli atti e dei fatti processuali su cui la doglianza si fondava; ha poi osservato che il titolo esecutivo azionato era la sentenza che condannava il solo ricorrente al pagamento della somma dovuta alla creditrice e che la successiva estinzione del mutuo, effettuata con provvista della stessa creditrice, non modificava il rapporto obbligatorio derivante dal titolo né travolgeva il titolo stesso. È stata quindi esclusa qualsiasi efficacia liberatoria del pagamento del mutuo rispetto all'obbligo di pagamento della somma accertata dalla sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non autosufficiente il motivo, perché non indicava se e dove le questioni ora prospettate fossero state dedotte nei gradi di merito, e comunque ha affermato che la delega di pagamento riguardava solo l'estinzione del mutuo ipotecario e non incideva sul diverso rapporto obbligatorio, nascente dalla sentenza esecutiva, che vedeva come unico debitore il ricorrente verso la creditrice procedente. È stata quindi confermata la legittimità dell'esecuzione e il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le parti resistenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della cessione del credito; la Corte non ne ha ravvisato applicazione, ritenendo irrilevante la ricostruzione proposta per difetto di autosufficienza e perché la vicenda non ha inciso sul titolo esecutivo.
Richiamato dal ricorrente in tema di simulazione/dissimulazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non adeguatamente allegata e localizzata nel ricorso.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione completa degli elementi necessari a consentire la cognizione della controversia, con specificazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda, senza ricerche esplorative della Corte.
Richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce una modifica sostanziale del rapporto obbligatorio o una simulazione di un negozio deve indicare con precisione dove tale ricostruzione sia stata già prospettata nei gradi di merito e trascrivere o riassumere gli atti rilevanti, adempiendo all'onere di localizzazione processuale.
- La mera estinzione di un'obbligazione diversa da quella consacrata nel titolo esecutivo non estingue, di per sé, il credito azionato in executivis se il titolo individua un diverso e autonomo debitore e una diversa prestazione dovuta.
- Un accordo di delega al pagamento o una modalità di pagamento del mutuo non comporta automaticamente una cessione del credito né una modificazione soggettiva del rapporto derivante da una sentenza esecutiva, quando il titolo individua come unico debitore il soggetto contro cui si procede.
- Se la provvista del pagamento è fornita dal soggetto che trae utilità dall'estinzione del mutuo o della garanzia, il pagamento eseguito formalmente da un terzo non consente a quest'ultimo di rivendicare una pretesa restitutoria incompatibile con la funzione satisfattiva dell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →