Cassazione Penale, Ordinanza n. 32314/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dal testo emerge che l'hashish era stata rinvenuta nella sua disponibilità, suddivisa in dodici confezioni o barrette; presso l'abitazione era stato inoltre trovato materiale comunemente utilizzato per il confezionamento della droga. I giudici di merito avevano valorizzato anche la mancata dimostrazione della qualità di assuntore, l'assenza di una lecita attività lavorativa e il contenuto di messaggi telefonici, interpretati come accordi per la cessione di sostanza stupefacente. Il ricorso riproponeva i motivi già dedotti in appello e censurava la ricostruzione del fatto, la valutazione degli elementi probatori e l'apprezzamento degli indizi, profili ritenuti non consentiti nel giudizio di legittimità. Il ricorrente contestava inoltre il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e del beneficio della non menzione. La Corte ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, nonché non arbitraria la valutazione sulla professionalità e abitualità della condotta e sull'intensità e persistenza del proposito criminoso, desunta anche dai precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità la motivazione dei giudici di merito sulla destinazione allo spaccio della sostanza, fondata su plurimi elementi indiziari. Ha altresì confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p. e della non menzione, trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente motivate. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata allo spaccio nella fattispecie di lieve entità.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della professionalità e abitualità della condotta, secondo una valutazione di merito ritenuta adeguatamente motivata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga i motivi già dedotti in appello e solleciti una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
- La destinazione allo spaccio di una sostanza stupefacente può essere desunta, mediante valutazione complessiva di plurimi elementi indiziari, dalla suddivisione della droga in dosi, dalla disponibilità di materiale per il confezionamento, dai contatti telefonici compatibili con accordi di cessione e dagli ulteriori dati relativi alla posizione dell'imputato.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi la professionalità o abitualità della condotta, con una valutazione di merito non manifestamente illogica.
- Il diniego del beneficio della non menzione è insindacabile in cassazione quando sia fondato, con motivazione non arbitraria, sull'intensità e sulla persistenza del proposito criminoso desunte anche dai precedenti dell'imputato.
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