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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21209/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttori)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, da parte della proprietà di un immobile, delle somme sostenute per demolire un manufatto ritenuto abusivo e oggetto di ordinanza comunale di abbattimento, oltre al risarcimento del lamentato lucro cessante per la mancata utilizzazione del bene come sede di eventi. Secondo gli attori, la costruzione era avvenuta durante la locazione del cespite ai convenuti, sicché questi avrebbero dovuto sopportarne i costi di rimozione; i convenuti, invece, sostenevano che il precedente proprietario avesse autorizzato l’opera e assunto su di sé le spese. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto sulla base della ragione ritenuta più liquida, ossia la mancata produzione in appello dei documenti comprovanti le spese sostenute e la pretesa quantificazione del danno, oltre all’assenza di prova del lucro cessante. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali per mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, nel quale sarebbero stati presenti i documenti cartacei; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale valorizzato atti e documenti che dimostravano l’impegno del dante causa a farsi carico delle spese e la relativa prova, peraltro non specificamente contestata; 3) violazione degli artt. 112, 113 e 360 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice d’appello riqualificato la domanda in termini contrattuali, così da riconoscere il rimborso delle spese assunte dal precedente proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’omessa acquisizione del fascicolo di primo grado non fosse di per sé causa di invalidità del giudizio di appello e che, comunque, la parte interessata avesse l’onere di riprodurre in appello i documenti su cui fondava il gravame, cosa che non era avvenuta. Ha inoltre osservato che non risultava proposta un’istanza di ricostruzione del fascicolo e che la mera missiva di assunzione di spese non era sufficiente a superare la mancanza di prova del loro effettivo sostenimento e della quantificazione. La censura sulla valutazione delle prove è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata perché tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; la doglianza sulla riqualificazione contrattuale è stata parimenti respinta, perché l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito e, in ogni caso, la ragione decisoria autonoma della mancanza di prova restava intatta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    L’acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado in appello è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice; la sua mancata acquisizione non integra automaticamente un vizio del giudizio di secondo grado.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Il fascicolo di parte deve essere custodito insieme al fascicolo d’ufficio, ma ciò non esonera la parte dall’onere di riproporre in appello i documenti precostituiti su cui fonda il gravame.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disapplicato la regola della disponibilità delle prove, non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso agli elementi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione la mera diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusi l’effettivo sostenimento delle spese e la loro quantificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La qualificazione della domanda e la sua eventuale riqualificazione sono rimesse al giudice di merito nei limiti del chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice decide secondo diritto, ma l’interpretazione della domanda e la ricostruzione della pretesa restano accertamenti di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai limiti del vizio motivazionale dedotto, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    I documenti e gli atti richiamati nel ricorso devono essere specificamente indicati; la mera evocazione incidentale non consente di superare la mancanza di prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all’esito della procedura camerale non partecipata prevista per la proposta del relatore.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Opera il limite del cd. doppio conforme, che restringe ulteriormente il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la parte che impugna deve riprodurre o nuovamente produrre i documenti sui quali fonda i motivi di gravame; la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non elimina il relativo onere probatorio.
  • La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina automaticamente nullità del procedimento di appello; è necessario allegare che da quel fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi non reperibili aliunde.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione del materiale probatorio o per chiedere una nuova lettura delle risultanze di causa; il sindacato di legittimità interviene solo in presenza di un effettivo errore di diritto nel regime di acquisizione o di valutazione della prova.
  • Chi agisce per il rimborso di spese o per il risarcimento del danno deve provare sia l’an debeatur sia il quantum debeatur; una dichiarazione di assunzione di spesa, da sola, non basta se non è dimostrato l’effettivo esborso e la sua precisa quantificazione.
  • La riqualificazione della domanda da aquiliana a contrattuale è possibile solo se coerente con il petitum e la causa petendi dedotti; in ogni caso, la doglianza non incide sulla decisione quando permane autonoma e assorbente la mancanza di prova del credito o del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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