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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13914/2021 del 20/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, dipendenti dell'ICE, contestavano il rifiuto dell'ente di computare alcune voci retributive (es. premi produttività, premi ex art. 15 ecc.) nel calcolo degli accantonamenti per il TFR relativo al periodo 1990-2004. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta: la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il regime dell'indennità di buonuscita ex art. 13 L.70/1975 e non il regime del TFR, escludendo inoltre il carattere stipendiale delle voci reclamate. I ricorrenti impugnavano la sentenza in Cassazione con quattro motivi, sostenendo - fra l'altro - l'errata qualificazione giuridica del rapporto (TFR vs buonuscita), l'errata applicazione delle norme e dei contratti collettivi rilevanti e l'omesso esame della documentazione contabile prodotta dai ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha ricostruito l'evoluzione normativa applicabile al personale ICE (estensione alla contrattazione privata ai sensi di L. 106/1989, successiva ricondizione nei contratti del comparto ex L. 68/1997 e salvaguardia di particolari discipline contrattuali) e ha concluso che, per il personale non dirigente assunto prima del 31.12.1995, è rimasto in vigore il regime del TFR così come disciplinato dal CCNL ICE 1990-1991 e richiamato dal CCNL di comparto 1998-2001 (art. 46, co. 5). Di conseguenza la sentenza impugnata, che aveva invece qualificato il rapporto sotto il regime della buonuscita, è stata cassata limitatamente a quel profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per riesaminare le questioni residue (in particolare quali voci debbano essere computate nel TFR). Il primo motivo è stato rigettato; terzo e quarto motivo sono stati assorbiti. La Corte ha demandato alla Corte di appello di merito anche la valutazione sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Norma che disciplina il trattamento di fine rapporto (TFR). La Corte la richiama come riferimento per il calcolo del TFR e per distinguere i casi in cui tale regime è applicabile rispetto a regimi di buonuscita alternativi.

  • art. 13 L. 70/1975

    Disciplina l'indennità di buonuscita per taluni enti; la Corte d'appello l'aveva ritenuta applicabile, ma la Cassazione ha escluso tale regime per il personale non dirigente assunto ante 1996, affermando che il TFR rimaneva il regime pertinente.

  • D.P.R. 1032/1973, art. 38

    Norma richiamata nelle difese; la Corte non ha ritenuto determinante l'applicazione di tale norma alla luce della ricostruzione complessiva del regime contrattuale e normativo.

  • L. 106/1989, art. 5, co. 5

    Prevede che, a partire dal 18.7.1990, per l'ICE si applichi la disciplina della contrattazione del settore assicurativo per il trattamento economico. La Corte rileva che tale estensione fu intesa anche come riferimento al trattamento di fine rapporto, interpretazione non contestata e che ha influenza sulla persistenza del TFR.

  • L. 68/1997, art. 10

    Ricollega il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale ICE ai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici; la Corte interpreta la riforma come un'evoluzione verso il pubblico impiego privatizzato, ma non come abolizione automatica del regime di TFR già vigente per il personale non dirigente assunto prima del 1996.

  • art. 14 d.l. 98/2011 (co. 26-octies)

    "ai dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento"

    La riorganizzazione del 2011 non ha modificato i diritti previdenziali ed economici acquisiti: i dipendenti mantengono l'inquadramento previdenziale e le voci fisse/continuative del trattamento economico di provenienza, quindi non viene meno la necessità di valutare il regime preesistente.

  • art. 2 L. 335/1995

    "per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto"

    Stabilisce la disciplina del TFR per i lavoratori assunti dal 1.1.1996 in poi; la Corte ne trae la conseguenza che per chi è stato assunto prima di quella data va verificata la disciplina previgente (come nel caso di specie).

  • CCNL ICE 1990-1991

    Era la fonte contrattuale che disciplinava il TFR per il personale non dirigente dell'ICE nel periodo oggetto di causa; la Corte ritiene che il regime da esso previsto sia continuato ad operare per il personale assunto prima del 31.12.1995.

  • CCNL comparto Enti Pubblici non Economici 1998-2001, art. 46, co. 5

    "la normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore presso l'ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e 34 del CCNL ICE 1990-1991 relativo al personale non dirigente, resta in vigore fino alla nuova disciplina del TFR da valere per il comparto secondo quanto previsto dall'art. 48"

    Il CCNL di comparto ha espressamente previsto la conservazione della normativa TFR già in vigore presso l'ICE per il personale non dirigente, il che supporta l'applicabilità del TFR e travolge la qualificazione in buonuscita operata dalla Corte d'appello.

  • Accordo Quadro Nazionale 29 luglio 1999 (art. 56) e L. 449/1997 (art. 59, co. 56)

    Norme e accordi richiamati nella motivazione e negli atti: vengono invocati nella contestazione sulle modalità di calcolo del TFR e sulla disciplina della previdenza complementare; la Corte ha ritenuto però assorbite le questioni pratiche sul conteggio rimandandole al giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Prima di decidere sulle pretese di computo del TFR, il giudice deve preliminarmente qualificare il regime giuridico del rapporto (TFR vs indennità di buonuscita); questa qualificazione è questione di diritto che può essere decisa anche se le parti non l'hanno espressamente dedotta, purché rimanga nell'ambito del contrasto originario.
  • La disciplina applicabile può dipendere dalla data di assunzione: lavoratori assunti dal 1.1.1996 sono regolati dall'art. 2 L. 335/1995 (richiamo all'art. 2120 c.c.), mentre per i precedenti va valutata la normativa e la contrattazione previgente.
  • Le modifiche organizzative o trasferimenti di personale (es. soppressione dell'ente e passaggio ad altra amministrazione) non cancellano in generale i diritti previdenziali ed economici acquisiti; norme di salvaguardia (es. art. 14 d.l. 98/2011) possono preservare l'inquadramento e le voci fisse/continuative di provenienza.
  • Un contratto collettivo di comparto può espressamente conservare la disciplina TFR vigente per un ente (come fece il CCNL di comparto con riferimento all'ICE); occorre sempre verificare i testi contrattuali applicabili nel periodo rilevante.
  • Se la Corte accerta che il regime applicabile è il TFR, le questioni sulle singole voci da includere nel computo (es. premi, compensi a carattere non fisso) devono essere valutate in concreto con riferimento ai criteri di stipendialità/continuatività e alle previsioni contrattuali e di legge; tali questioni possono richiedere un rinvio per un nuovo esame di merito.
  • Processualmente, la mancata sollecitazione di un contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non è automaticamente vizio quando la questione è inerente alla base giuridica dell'azione e dunque già 'interna' al contraddittorio instaurato.

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