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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08335/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti/venditori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retratto agrario proposta da due coniugi proprietari di un terreno confinante, coltivato a uliveto, che sostenevano di avere diritto a subentrare nell’acquisto di fondi limitrofi venduti nel 2006 a terzi senza la previa denuntiatio. I convenuti resistevano eccependo che i terreni alienati non avevano natura agricola, perché ricompresi nel PRG del Comune di Reggio Calabria in zona omogenea F, destinata a verde pubblico, e contestavano anche gli ulteriori presupposti soggettivi del diritto di prelazione/retratto agrario. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 2700 c.c. per avere la Corte valorizzato il certificato di destinazione urbanistica come prova piena della destinazione a verde pubblico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il vincolo urbanistico a verde pubblico fosse decaduto per mancata attuazione entro il termine quinquennale o comunque non potesse escludere la natura agricola del bene; 3) violazione degli artt. 8 l. 590/1965 e 7 l. 817/1971, assumendo che la prelazione agraria sia esclusa solo per fondi destinati a uso edilizio, industriale o turistico, non per l’area in questione; 4) violazione della normativa urbanistica regionale calabrese, in particolare la l.r. 19/2002, per asserita caducazione del vecchio PRG e per la conseguente riconducibilità dei terreni alla categoria agricola; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto assorbiti gli altri motivi di gravame dopo aver escluso la natura agricola del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva davvero la ratio decidendi, essendo diretto non contro l’efficacia probatoria del certificato urbanistico, ma contro la diversa tesi secondo cui quel vincolo non era più attuale. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, il secondo e il terzo motivo: il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non era correttamente invocato, perché si trattava di censure sulla qualificazione giuridica del vincolo e non sull’omesso esame di un fatto storico; inoltre la questione era preclusa dalla doppia conforme e, nel merito, la destinazione a verde pubblico è normalmente un vincolo conformativo, non espropriativo, salvo prova di requisiti eccezionali non ricorrenti nel caso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché le fonti amministrative richiamate non erano adeguatamente localizzate e trascritte. Il quinto motivo è stato respinto perché non sussisteva omissione di pronuncia: l’appello era stato deciso sulla ragione assorbente della non agrarietà del fondo, con conseguente legittimo assorbimento delle ulteriori questioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma la censura deve colpire la reale ratio della decisione; non basta contestare una diversa questione, come la persistenza del vincolo urbanistico.

  • art. 2699 c.c.

    il certificato di destinazione urbanistica è richiamato come atto pubblico proveniente da pubblico ufficiale competente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non per contestazioni sulla valutazione giuridica o interpretativa della disciplina applicata.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, salvo l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.

  • art. 8, comma 2, l. 26 maggio 1965, n. 590

    la prelazione agraria è esclusa in presenza di determinati usi non agricoli del fondo, ma la Corte ribadisce che la destinazione a verde pubblico, di regola, non equivale di per sé a uso espropriativo o incompatibile con il diritto agrario.

  • art. 7, comma 2, l. 14 agosto 1971, n. 817

    la prelazione/retratto agrario presuppone la natura agricola del fondo e la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

  • art. 2 l. 19 novembre 1968, n. 1187

    è richiamato come norma sulla possibile decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione in ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello decide sulla questione assorbente e ritiene superfluo esaminare i motivi ulteriori; l’assorbimento improprio non integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella decisiva, è inammissibile per non pertinenza.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla qualificazione giuridica del fatto o all’interpretazione della disciplina applicata.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve indicarne specificamente contenuto e localizzazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La destinazione urbanistica a verde pubblico costituisce, di regola, un vincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio, salvo che siano presenti requisiti eccezionali che ne dimostrino la natura espropriativa.
  • Nel contenzioso sulla prelazione e sul retratto agrario, la natura agricola del fondo e i presupposti soggettivi e oggettivi di legge devono essere rigorosamente accertati; la sola coltivazione di fatto non basta se il fondo risulta urbanisticamente destinato a usi incompatibili con il regime agricolo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello decide su una questione assorbente e, per ciò solo, omette l’esame dei motivi ulteriori, che restano logicamente assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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