Cassazione Civile, Ordinanza n. 28190/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino del rapporto di lavoro, la cui persistenza dal 9 giugno 2003 era stata già accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva ordinato la riammissione in servizio. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al pagamento della posta risarcitoria, ritenendo che il pensionamento del lavoratore non avesse estinto il rapporto né impedisse la riammissione, e che non dovessero detrarsi le somme percepite a titolo di pensione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato il nucleo del gravame, cioè che lo svolgimento di altra attività lavorativa e la domanda/p percezione della pensione integrassero volontà di cessare il rapporto; 2) violazione dell'art. 4 L. n. 108/1990, assumendo che la sentenza del 2012 avesse effetti ex tunc e che il lavoratore avrebbe dovuto comunicare l'opzione per proseguire oltre l'età pensionabile; 3) violazione dell'art. 1227 c.c., perché la pensione e il lavoro presso altri armatori sarebbero stati indici di disinteresse alla ripresa del rapporto e di un concorso colposo del creditore; 4) omesso esame della documentazione sulle dimissioni del lavoratore, asseritamente presentate prima del 21 marzo 2011 per poter imbarcarsi presso altro datore; 5) omesso esame sulla quantificazione del danno, perché non sarebbero stati considerati i periodi di inattività a terra e i relativi mesi non retribuiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello fossero diverse. Ha inoltre osservato, sul piano del merito, che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il pensionamento non avesse determinato la cessazione del rapporto né impedisse la riammissione, e che la sentenza del 2012 costituiva l'esclusiva fonte dell'obbligo ripristinatorio e risarcitorio. Gli ulteriori motivi sono stati giudicati inammissibili perché attenevano ad accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione, difettavano di decisività o introducevano questioni non devolute in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorso non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi quando il ricorrente non dimostri la diversità delle rationes facti delle sentenze di primo e secondo grado.
art. 4 della legge n. 108 del 1990
La Corte lo richiama solo per esaminare la censura sulla presunta necessità di comunicazione dell'opzione lavorativa oltre l'età pensionabile, ma ritiene la doglianza inammissibile e non decisiva rispetto alla riammissione ordinata dal giudicato.
La censura ex art. 1227 c.c. è ritenuta inammissibile perché investe un accertamento di fatto sulla eventuale risoluzione tacita del rapporto e, comunque, è coperta dalla doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La deduzione di un omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o di un diverso apprezzamento degli elementi istruttori.
- L'accertamento della eventuale risoluzione tacita del rapporto per volontà comune delle parti è un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Quando un giudicato impone la riammissione in servizio, esso costituisce la fonte dell'obbligo ripristinatorio e risarcitorio; non è sufficiente invocare comportamenti successivi del lavoratore, se non adeguatamente dedotti e scrutinati nei gradi di merito.
- Le questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La mera allegazione di un fatto potenzialmente rilevante è insufficiente se nel ricorso non se ne indica con precisione la presenza negli atti e la decisività rispetto alla ratio della decisione impugnata.
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