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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06048/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal parziale rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo proposta da un lavoratore in un fallimento. Il credito riguardava le quote di trattamento di fine rapporto maturate e trattenute dal datore di lavoro ma non versate al fondo di previdenza complementare cui il lavoratore aveva aderito. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che la legittimazione ad agire spettasse al fondo di previdenza complementare, come se il conferimento del TFR integrasse una cessione del relativo diritto; il tribunale aveva confermato tale impostazione, aggiungendo che il lavoratore avrebbe potuto agire in via surrogatoria ma che ciò non era possibile nel giudizio di opposizione allo stato passivo, per la natura impugnatoria e il principio di immutabilità della domanda, essendo stata proposta domanda iure proprio. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., per l’erronea equiparazione del "conferimento" a cessione; violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al curatore provare il modulo negoziale adottato; violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., sostenendo che si trattasse di delegazione di pagamento revocabile; violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, circa il soggetto legittimato alla surroga; violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per avere il tribunale attribuito al TFR natura diversa a seconda della scelta del lavoratore tra INPS e fondo privato o della sua inerzia.

La decisione

La Corte ha accolto tutti i motivi, riuniti per connessione, aderendo ai propri precedenti in materia di previdenza complementare. Ha affermato che il riferimento normativo al "conferimento" del TFR maturando non impone necessariamente una delegazione di pagamento, potendo le parti porre in essere anche una cessione di credito futuro. Ne deriva che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo spetta di regola al lavoratore, perché la delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento; solo se dall’istruttoria emerga una vera cessione del credito al fondo, la legittimazione compete a quest’ultimo ai sensi dell’art. 93 l.fall. Poiché il decreto impugnato non si è attenuto a tale principio e non risulta sia stata svolta un’istruttoria idonea a fondare una diversa conclusione, la Corte ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005

    Il generico riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non esclude che il rapporto possa essere qualificato, secondo l’autonomia negoziale delle parti, come cessione di credito futuro oppure come delegazione di pagamento.

  • art. 75 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione processuale.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire in giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per affermare l’interesse ad agire e contestare l’esclusione della legittimazione attiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che l’onere di provare il tipo di operazione negoziale adottata gravasse sulla controparte.

  • art. 1269 c.c.

    Invocato dal ricorrente per ricondurre il meccanismo di adesione ai fondi a una delegazione di pagamento.

  • art. 1270 c.c.

    Invocato per sostenere la revocabilità della delegazione sino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato e all’esecuzione del pagamento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il soggetto legittimato alla surroga fosse il Fondo di Garanzia INPS e non il fondo complementare privato.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005

    Richiamati per contestare l’idea che la natura del TFR muti a seconda della scelta del lavoratore di destinare le somme all’INPS o a un fondo privato, o della sua inerzia.

  • art. 93 legge fallimentare

    La Corte afferma che, se vi è cessione del credito al fondo, la legittimazione all’insinuazione al passivo spetta al fondo ai sensi di tale norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema della previdenza complementare, il riferimento legislativo al "conferimento" del TFR non tipizza in modo necessario un solo schema negoziale: occorre verificare concretamente se le parti abbiano realizzato una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
  • In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per quote di TFR maturate e accantonate ma non versate non segue automaticamente il fondo di previdenza complementare: di regola spetta al lavoratore, salvo prova di una cessione del credito in favore del fondo.
  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto in modo difforme dalla disciplina applicabile, deve svolgere un’istruttoria idonea a verificare l’effettivo modulo negoziale adottato; in difetto, la decisione è censurabile in cassazione.
  • La delegazione di pagamento, nell’ipotesi considerata, si arresta con il fallimento del datore di lavoro, mentre la cessione del credito attribuisce la legittimazione attiva al cessionario.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la questione della titolarità del credito va risolta in base all’effettiva struttura del rapporto sostanziale, senza arrestarsi a una qualificazione meramente formale della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLavoro a termineContributi previdenziali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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