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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06037/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

Un agente che aveva svolto attività per lungo tempo nei confronti della società mandante impugnava la sentenza d'appello che, pur confermando il riconoscimento di somme per storni indebitamente effettuati e provvigioni finali, aveva respinto la maggior parte delle ulteriori pretese economiche connesse alla cessazione del rapporto. In particolare, il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione degli Accordi Economici Collettivi successivi al 1958 e dell'art. 7 del contratto individuale, sostenendo che la disciplina pattizia richiamata dovesse essere letta come recepimento della regolamentazione collettiva più favorevole e che non potesse essere travolta dalla disciplina dell'art. 1751 c.c.; 2) il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle somme dovute, invocando il D.lgs. n. 231/2002 e altre disposizioni; 3) la condanna integrale alle spese della consulenza tecnica d'ufficio. La società resistente replicava e, in via subordinata, chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla interpretazione dell'art. 7 del contratto, perché si limitava a contrapporre una diversa lettura senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi logici; ha inoltre ritenuto infondati il motivo sugli interessi e quello sulle spese di CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità degli AEC successivi al 1958, ritenendo non dimostrato un rinvio pattizio fisso o l'adesione della mandante alle organizzazioni stipulanti, e ha ritenuto che, alla cessazione del rapporto avvenuta nel 2016, trovasse applicazione l'art. 1751 c.c. quale disciplina di fonte legale per l'indennità di fine rapporto. Ha inoltre escluso la debenza degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 perché il contratto era stato stipulato prima dell'8.8.2002 e ha reputato legittima la ripartizione delle spese di CTU a carico del ricorrente, in ragione della causalità della richiesta istruttoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 del contratto di agenzia

    "Art. 7 – Risoluzione del rapporto. La liquidazione di quanto dovuto per legge in relazione alla risoluzione del rapporto verrà effettuata al buon fine delle vendite e l’importo, annualmente calcolato, verrà accantonato presso un apposito fondo del bilancio della Società."

    La clausola è stata letta dalla Corte di merito come richiamo all'AEC del 1958, valido all'epoca della stipula, ma non come rinvio fisso; cessata l'efficacia di quell'accordo, non può fondare l'applicazione automatica degli AEC successivi.

  • art. 1751 c.c.

    È stata ritenuta la disciplina legale applicabile alla cessazione del rapporto al momento dello scioglimento; l'indennità sorge con la cessazione del rapporto e presuppone i requisiti legali di legge, da allegare e provare.

  • art. 11 preleggi

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la nuova disciplina non potesse travolgere il patto contrattuale; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo corretta l'applicazione della normativa vigente al momento della cessazione del rapporto.

  • Direttiva 86/653/CE

    Richiamata come fonte di coordinamento della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la Corte ha escluso violazioni del diritto UE perché, non essendo applicabili gli AEC invocati, la disciplina nazionale dell'art. 1751 c.c. costituiva attuazione della direttiva.

  • D.lgs. n. 231/2002

    È stata esclusa l'applicabilità perché il contratto di agenzia era stato stipulato prima dell'8.8.2002; non è stato ritenuto sufficiente il riferimento alle singole transazioni commerciali.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato come disciplina speciale a tutela dei crediti di lavoro, applicata dalla Corte per interessi e rivalutazione in luogo del D.lgs. n. 231/2002.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 429 c.p.c. quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione sui crediti tutelati.

  • art. 92 c.p.c.

    Non è stato ritenuto violato dalla condanna del ricorrente alle spese di CTU nonostante la compensazione delle spese di lite, poiché la compensazione può essere parziale e la CTU può essere posta a carico della parte che ne ha richiesto l'espletamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.
  • Se una clausola contrattuale richiama una disciplina collettiva o normativa preesistente, occorre verificare se il rinvio sia fisso o mobile; in mancanza di chiara volontà di recepire gli accordi successivi, non si estende automaticamente la disciplina sopravvenuta.
  • In materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della cessazione del rapporto, e il diritto sorge con lo scioglimento del vincolo, nel rispetto dei requisiti legali previsti dall'art. 1751 c.c.
  • La deduzione della violazione di una norma europea o interna sulla disciplina indennitaria non è fondata quando la soluzione adottata dal giudice di merito coincide con la normativa di attuazione della direttiva e non risulti provata l'applicabilità di una diversa fonte pattizia o collettiva.
  • La censura sul mancato riconoscimento degli interessi è infondata se la normativa speciale invocata non è applicabile ratione temporis al contratto e la parte non indica uno specifico pregiudizio derivante dall'applicazione della disciplina alternativa.
  • La regolazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio può essere posta a carico della parte che ha chiesto l'accertamento tecnico, anche se le spese di lite sono compensate, in quanto ciò integra una compensazione solo parziale e risponde al criterio di causalità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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