Cassazione Civile, Ordinanza n. 06047/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal parziale rigetto dell’insinuazione al passivo fallimentare di un credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato e destinato, in parte, a un fondo di previdenza complementare. Il datore di lavoro aveva trattenuto le somme ma non le aveva versate al fondo. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che, per tali somme, la legittimazione attiva spettasse al fondo e non al lavoratore. Il tribunale aveva confermato il rigetto, qualificando il meccanismo come cessione del credito al fondo e osservando che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, per il principio di immutabilità della domanda, il lavoratore non poteva avvalersi della surrogatoria se aveva agito solo iure proprio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che il "conferimento" non coincide necessariamente con una cessione; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse onere del curatore dimostrare il modulo negoziale effettivamente adottato e che, in difetto di prova, il conferimento dovesse essere letto come delegazione; 3) la violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per sostenere che il rapporto con il fondo integrasse una delegazione di pagamento revocabile; 4) la violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, in punto di legittimazione del fondo rispetto al Fondo di garanzia INPS; 5) la violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per contestare l’idea che la natura del TFR muti in base alla scelta del lavoratore tra INPS, fondo privato o inerzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento già consolidato in materia di previdenza complementare. Ha affermato che il riferimento legislativo al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non impone una sola qualificazione negoziale: le parti possono aver posto in essere una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro. In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate spetta di regola al lavoratore, perché la delegazione di pagamento si estingue con lo scioglimento del rapporto; solo se dall’istruttoria emerga una cessione del credito al fondo, la legittimazione spetta al fondo stesso ex art. 93 l.fall. Poiché il provvedimento impugnato si era discostato da tale principio e non risultava una istruttoria idonea a giustificare una diversa soluzione, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il generico riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non esaurisce la qualificazione del rapporto e lascia spazio, nell’autonomia negoziale, sia alla delegazione di pagamento sia alla cessione di credito futuro.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire.
Richiamato per la regola di riparto dell’onere della prova sulla qualificazione del modulo negoziale adottato.
Richiamato per sostenere la tesi della delegazione di pagamento nel meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare.
Richiamato per affermare la revocabilità della delegazione fino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato e all’esecuzione del pagamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992
Richiamato nel motivo sul soggetto legittimato a far valere il diritto in relazione ai contributi omessi e al ruolo del Fondo di garanzia INPS.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
Richiamati per contestare l’assunto secondo cui la natura del TFR muterebbe in funzione della scelta del lavoratore o della sua inerzia.
Indicato come base della legittimazione del fondo nell’ipotesi in cui risulti una cessione del credito al fondo stesso.
Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nel procedimento.
Massime di principio
- Nel conferimento del TFR a forme di previdenza complementare il termine legislativo "conferimento" non ha di per sé un significato negoziale univoco: occorre accertare in concreto se le parti abbiano inteso realizzare una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
- In caso di fallimento del datore di lavoro, per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo, la legittimazione all’insinuazione al passivo spetta di regola al lavoratore quando il rapporto sia riconducibile a una delegazione di pagamento, poiché lo scioglimento del rapporto ne fa venir meno l’assetto operativo.
- La legittimazione del fondo previdenziale sussiste solo se dall’istruttoria emerga che il credito sia stato effettivamente ceduto al fondo; in assenza di tale accertamento non può escludersi la legittimazione del lavoratore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve verificare in concreto la natura del meccanismo di destinazione del TFR e non può arrestarsi a una qualificazione astratta del "conferimento" come cessione, senza adeguato supporto istruttorio.
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