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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06042/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un lavoratore sosteneva di avere prestato attività alle dipendenze di un architetto, con mansioni di collaboratore tecnico e operatore CAD, dal settembre 1997 al 2005. Chiedeva che fosse accertata la natura subordinata del rapporto e che il convenuto fosse condannato al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 85.527,00, comprensive di mensilità aggiuntive, ferie, festività, permessi, straordinario e TFR. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando che l'attività svolta, consistente anche nella redazione di consulenze tecniche d'ufficio formalmente intestate al professionista, non era di per sé indice di subordinazione e che non era stata provata l'eterodirezione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per diversa composizione del collegio, poiché il relatore era stato sostituito con un giudice ausiliario dopo precedenti attività conciliative del collegio, con violazione degli artt. 158 e 281 sexies c.p.c. e del giudicato costituzionale sul ruolo del giudice onorario; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la subordinazione nonostante la natura intellettuale della prestazione, che avrebbe imposto una valutazione attenuata degli indici di subordinazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina richiamata solo nella parte in cui non prevedeva l'applicazione transitoria fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, ritenendo quindi legittima, fino al 31 ottobre 2025, la partecipazione del giudice ausiliario ai collegi di appello anche quale relatore. Ha inoltre precisato che la sostituzione del relatore nel giudizio di appello integra una mera irregolarità interna, non un vizio di costituzione del giudice. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri astratti dell'art. 2094 c.c. o, nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio del ragionamento probatorio. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva applicato correttamente i principi sulla subordinazione e aveva motivato adeguatamente l'assenza di prova di direttive specifiche, di orario vincolato e di elementi univoci di eterodirezione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza nei termini di legge in camera di consiglio.

  • artt. 158 e 281 sexies c.p.c.

    Invocati dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per la diversa composizione del collegio; la Corte esclude che la sostituzione del relatore integri un vizio di costituzione del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 2094 c.c.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione è definita come soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare altrui; la Corte ribadisce che la sua esistenza va accertata in concreto.

  • art. 174 c.p.c.

    La sua mancata osservanza nella sostituzione del relatore in appello è qualificata come mera irregolarità interna priva di incidenza sulla validità della sentenza.

  • art. 79 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 174 c.p.c. per escludere che la sostituzione del relatore senza tali formalità determini nullità del giudizio di appello.

  • art. 106 Cost.

    La Corte richiama il rapporto tra disciplina della magistratura onoraria e parametri costituzionali, osservando che la partecipazione del giudice ausiliario è stata ritenuta legittima in via transitoria dalla Corte costituzionale.

  • artt. 62-72 L. n. 98 del 2013

    Dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale solo nella parte in cui non prevedevano l'applicazione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

  • art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Indicato come termine del riordino della magistratura onoraria cui si collega la disciplina transitoria valorizzata dalla Corte costituzionale.

  • art. 68, comma 1, d.l. n. 69 del 2013

    È valorizzato per affermare che i giudici togati devono costituire la maggioranza del collegio e che un solo giudice ausiliario può farne parte.

  • artt. 63 e 64 d.l. n. 69 del 2013

    Richiamati per descrivere il procedimento di nomina dei giudici ausiliari e i requisiti legali richiesti.

  • art. 72, comma 1, d.l. n. 69 del 2013

    Richiamato per affermare che i giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

  • art. 67, commi 1 e 2, d.l. n. 69 del 2013

    Richiamato per indicare la durata dell'incarico dei giudici ausiliari, prorogabile.

  • art. 65, comma 1, d.l. n. 69 del 2013

    Richiamato per la formazione della pianta organica dei collegi di corte d'appello.

  • art. 37, comma 1, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato come base dei programmi annuali dei presidenti delle corti d'appello per l'organizzazione dei procedimenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte lo indica come il perimetro entro cui può essere censurato in cassazione il ragionamento probatorio del giudice di merito sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove sono riservate al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La sostituzione del relatore nel giudizio di appello, anche con un giudice ausiliario, non integra di per sé un vizio di costituzione del giudice quando il collegio resti validamente composto secondo la disciplina transitoria applicabile.
  • La partecipazione del giudice ausiliario al collegio di appello, anche nella funzione di relatore, è compatibile con la validità della decisione quando la normativa transitoria lo consenta e la maggioranza del collegio resti composta da magistrati togati.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La subordinazione ex art. 2094 c.c. richiede l'effettiva soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare altrui e, in concreto, l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore.
  • Nelle prestazioni intellettuali o professionali gli indici della subordinazione possono presentarsi in forma attenuata; tuttavia la prova deve comunque riguardare elementi concreti quali orario, continuità, direttive specifiche, coordinamento organizzativo e assenza di autonoma struttura imprenditoriale.
  • La valutazione delle prove testimoniali e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto se la motivazione è adeguata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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